Supplenze docenti GaE e GPS al 30 giugno e 31 agosto: Le FAQ del Ministero
- Debora De Patto
- 27 lug
- Tempo di lettura: 4 min
di De Patto Debora

Fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 è possibile accedere alla piattaforma Polis – Istanze Online per compilare le domande relative alle supplenze annuali. L’istanza riguarda:
la scelta delle 150 preferenze per le supplenze,
le nomine da prima fascia GPS sostegno,
la riconferma dei docenti di sostegno.
Per supportare i candidati nella compilazione, il MIM ha pubblicato una sezione di FAQ ufficiali, consultabili online.
Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando in alternativa:
credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
CIE (Carta di Identità Elettronica)
eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)
credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità
CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”
La funzione consente di dichiarare il possesso dei requisiti delle supplenze annuali finalizzata alla nomina in ruolo. Tale sezione può essere compilata solo da parte degli aspiranti inclusi senza riserva nelle GPS di prima fascia per gli insegnamenti di sostegno
Per entrambe le tipologie di nomina è disponibile una sola istanza “Istanza Informatizzazione Nomine Supplenze” a cui si potrà accedere dal banner presente sulla home page di Istanze online.
Sì. All’interno dell’Istanza esistono due sezioni, una dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo su posti di sostegno, da compilare a cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 44/2023; l’altra dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche, che può essere compilata da tutti gli aspiranti che possono presentare la domanda. Chi intende partecipare per entrambe le tipologie di nomina deve compilare entrambe le sezioni. Si precisa che gli aspiranti che dichiareranno la volontà di essere confermati su posto di sostegno ai fini della continuità didattica dovranno compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5 dell’Istanza per la verifica della nominabilità da parte dell’ufficio
No, è possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico (Comune, Distretto o Tutte le sedi della provincia).
No, non viene richiesto.
Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92, l’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato PDF o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.
Sì, qualora l’aspirante fosse inserito con riserva in una graduatoria e per lo stesso insegnamento fosse inserito a pieno titolo in una graduatoria di fascia inferiore può decidere di partecipare con l’inclusione a pieno titolo rinunciando a quella con riserva presente nella sezione degli insegnamenti.
La continuità didattica è una procedura prevista dal DM 32/2025 che consente ai docenti che nell’a.s. scolastico precedente hanno svolto una supplenza su posto di sostegno, di essere riconfermati nella stessa scuola per l’anno scolastico successivo, previa istanza della famiglia dello studente. Possono accedervi solo i docenti per i quali ricorrano le condizioni per la conferma, che sono verificate dal Dirigente Scolastico e inserite dallo stesso dirigente in piattaforma precedentemente all’apertura dell’Istanza.
Devi comunicare la tua decisione entro 5 giorni dalla pubblicazione delle nomine
COME SI PARTECIPA ALLA PROCEDURA DI CONTINUITÀ DIDATTICA?
I docenti devono indicare, nella sezione "Insegnamenti" dell'istanza, la volontà di aderire alla procedura. Si precisa che gli aspiranti che dichiareranno la volontà di essere confermati ai fini della continuità didattica dovranno compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5 dell'Istanza per la verifica della nominabilità da parte dell'ufficio
POSSO MODIFICARE LE SCELTE SULLA CONTINUITÀ?
Si, dopo l'inoltro della domanda, l'aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell'inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.
COSA SUCCEDE SE NON RISPONDO ALLA NOMINA PER LE SUPPLENZE AI FINI DEL RUOLO ENTRO 5 GIORNI?
La mancata risposta entro i 5 giorni dalla pubblicazione delle nomine equivale a una rinuncia implicita e comporta la decadenza
automatica dalla nomina.




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