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Supplenze docenti da GaE e GPS 2025/26: cosa succede in caso di rinuncia o abbandono di servizio

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 26 ago
  • Tempo di lettura: 2 min

di De Patto Debora

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Con la fine di agosto prende il via la pubblicazione dei primi bollettini relativi alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Si tratta delle nomine al 31 agosto e al 30 giugno conferite dalle GaE e dalle GPS, sulla base delle preferenze espresse entro lo scorso 30 luglio.


Le operazioni si protrarranno anche nelle settimane successive, coinvolgendo migliaia di aspiranti.


Accettare o rifiutare la nomina è una scelta importante, poiché la normativa (OM n. 88/2024) prevede sanzioni precise in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono del posto.



Rinuncia e mancata presa di servizio


Una volta ricevuta la nomina, notificata tramite mail o APP IO, il docente può decidere se accettare o meno. La rinuncia può avvenire esplicitamente attraverso il link indicato nella comunicazione, oppure tacitamente con la mancata presentazione alla presa di servizio.


La presa di servizio è fissata:

  • al 1° settembre 2025, per le nomine conferite entro il 31 agosto;

  • nella data indicata dall’Ufficio Scolastico, per le nomine dal 1° settembre in poi.


È ammesso il differimento solo per motivi previsti dalla normativa (ad esempio maternità o altre cause giustificate). In caso contrario, la sanzione è severa: perdita del diritto a ottenere supplenze al 31 agosto e 30 giugno da GaE, GPS e graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso, per l’intero anno scolastico 2025/26.



Abbandono del servizio


Si parla invece di “abbandono del servizio” quando il docente, dopo aver preso servizio, interrompe volontariamente il rapporto, anche per motivi ritenuti giustificati e in qualunque momento dell’anno.


La conseguenza è la decadenza dal diritto a ricevere supplenze da GaE, GPS e graduatorie di istituto per tutto il periodo di validità delle graduatorie 2024/26. Nella pratica, trattandosi del secondo anno di vigenza, la sanzione avrà effetto per l’intero anno scolastico 2025/26.



Quali supplenze restano possibili


Nonostante le sanzioni, chi rinuncia o abbandona può comunque accettare supplenze brevi e temporanee (fino al termine delle lezioni), sia tramite scorrimento delle graduatorie di istituto sia tramite interpello.


Se la rinuncia è avvenuta solo per una classe di concorso, poiché il docente non aveva indicato determinate sedi, resta la possibilità di concorrere per incarichi su altre classi di concorso per cui si possiede titolo.

 
 
 

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