Supplenze da interpello: quando vengono utilizzate e quali sanzioni si applicano

Gli interpelli rappresentano uno degli ultimi strumenti a disposizione delle scuole per assegnare una supplenza quando non è stato possibile individuare un docente attraverso i normali canali di reclutamento.
La procedura segue infatti un ordine preciso: per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche si parte dalle GPS; quando non è possibile procedere attraverso la procedura provinciale, si ricorre alle graduatorie di istituto e, successivamente, alle graduatorie delle scuole viciniori. Se anche questi tentativi non consentono di trovare un aspirante disponibile, la scuola può pubblicare un interpello.
Quando si arriva all’interpello
Per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, il principale canale di assegnazione è costituito dalle GPS.
Può però accadere che il posto rimanga disponibile perché non ci sono più aspiranti utilmente individuabili, anche in relazione alle preferenze espresse nella domanda per le supplenze.
A quel punto la scuola può procedere utilizzando le graduatorie di istituto. Queste ultime costituiscono inoltre il canale ordinariamente utilizzato per le supplenze temporanee.
Se neppure attraverso tali graduatorie è possibile individuare un docente, la ricerca viene estesa secondo le procedure previste fino ad arrivare, in ultima istanza, alla pubblicazione dell’interpello.
Cos’è l’interpello
L’interpello è un avviso relativo a una specifica supplenza ancora da assegnare, nel quale vengono indicate le caratteristiche dell’incarico, i requisiti richiesti e il termine entro cui presentare la propria candidatura.
Non si tratta quindi di una candidatura generica inviata spontaneamente alle scuole: l’aspirante risponde a una precisa disponibilità pubblicata dall’istituzione scolastica.
Gli avvisi possono essere consultati sui siti delle scuole e attraverso i canali degli Uffici scolastici territorialmente competenti.
Supplenze da interpello: attenzione alle sanzioni
Un aspetto particolarmente importante riguarda le conseguenze derivanti dall’accettazione dell’incarico.
Anche per le supplenze ottenute tramite interpello trovano applicazione le disposizioni previste dall’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 in materia di rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono dell’incarico.
Questo significa che l’interpello non permette di accettare una supplenza e lasciarla successivamente senza conseguenze semplicemente perché si riceve una proposta considerata più conveniente.
Si può lasciare una supplenza al 30 giugno per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto?
La possibilità di cambiare incarico dipende dalla tipologia della supplenza già in corso.
In particolare, una supplenza al 30 giugno non può essere lasciata liberamente per accettare un’altra supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, anche quando il primo incarico è stato ottenuto attraverso interpello.
Diversa è invece la situazione di chi sta svolgendo una supplenza temporanea.
Quando è possibile lasciare la supplenza
L’articolo 15, comma 3, dell’OM n. 27/2026 prevede la possibilità, per chi è in servizio su una supplenza temporanea di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), di lasciarla per accettare una supplenza prevista dalle lettere a) e b) dello stesso comma.
In sostanza, chi sta svolgendo una supplenza temporanea può scegliere di lasciarla qualora riceva successivamente una proposta:
al 31 agosto, su posto vacante e disponibile;
al 30 giugno, fino al termine delle attività didattiche.
Il docente può anche decidere di mantenere l’incarico temporaneo già in corso senza incorrere, per questa scelta, negli effetti sanzionatori previsti dall’ordinanza.
La distinzione da tenere presente è quindi soprattutto quella relativa alla durata e alla natura del contratto già accettato: la possibilità di passare a un altro incarico non dipende dal fatto che la supplenza sia stata ottenuta tramite interpello, ma dalle regole previste per le diverse tipologie di supplenza.




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