Supplenze da graduatorie di istituto: cosa succede se si rifiuta una convocazione
- Debora De Patto
- 3 ore fa
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Nella domanda per le GPS, oltre all’inserimento in graduatoria provinciale, gli aspiranti docenti devono indicare fino a 20 scuole della stessa provincia. Queste preferenze serviranno a costituire le graduatorie di istituto, dalle quali le singole scuole attingono per l’assegnazione delle supplenze quando non è possibile coprire i posti tramite le GPS.
Proprio durante questa fase di convocazione molti docenti si chiedono quali siano le conseguenze nel caso in cui non si accetti una proposta di supplenza.
Le conseguenze, tuttavia, variano a seconda della fase della procedura in cui avviene il rifiuto.
La richiesta di disponibilità
Nella prima fase le scuole, per individuare i docenti interessati a una supplenza, inviano una comunicazione collettiva via email a più candidati presenti in graduatoria, chiedendo di indicare la propria disponibilità.
In questo momento non si tratta ancora di un’accettazione formale dell’incarico, ma soltanto di una manifestazione di interesse. I candidati possono rispondere tramite il link presente nella mail, segnalando se sono disponibili o meno a svolgere la supplenza.
Successivamente l’istituto scolastico verifica le posizioni in graduatoria e contatta il docente che risulta primo tra quelli che hanno dichiarato la disponibilità.
Il rifiuto dopo l’individuazione
La situazione cambia nel momento in cui il docente viene individuato come avente diritto alla supplenza.
Se in questa fase il candidato rifiuta l’incarico, senza aver nel frattempo accettato un’altra supplenza, scatta una specifica sanzione prevista dalla normativa.
In particolare, per l’intero anno scolastico il docente non potrà più ricevere convocazioni da quella stessa scuola per:
la stessa classe di concorso;
eventuali posti di sostegno collegati.
La norma di riferimento
Questa disposizione è prevista dall’articolo 14, comma 2, che disciplina le sanzioni relative alle supplenze conferite tramite graduatorie di istituto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
La limitazione riguarda esclusivamente la scuola che ha ricevuto il rifiuto e non si estende alle convocazioni provenienti da altri istituti.





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