Supplenze 2025/26: come funzionano le nomine per le riserve di legge
- Debora De Patto
- 8 set
- Tempo di lettura: 3 min
di De Patto Debora

Con l’avvio delle operazioni di nomina per l’anno scolastico 2025/26, molti aspiranti docenti si chiedono come sia possibile che, in alcuni casi, venga attribuita una supplenza a un collega con punteggio inferiore. La risposta va ricercata nell’applicazione delle cosiddette riserve di legge, che trovano spazio anche nei contratti a tempo determinato.
Cosa prevede la normativa
Le regole per l’attribuzione delle riserve sono contenute nell’Allegato A al DM 137/2025 e nella circolare n. 157408 del 9 luglio 2025. Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del DPR 3/1957, i posti riservati non possono superare il 50% dei posti disponibili per ogni turno di nomina e per singola classe di concorso, calcolati esclusivamente sui posti interi. La ripartizione si effettua in maniera distinta per la prima e la seconda fascia, dal momento che i requisiti di accesso sono differenti.
Come opera l’algoritmo delle supplenze
La nomina dei riservisti non avviene “saltando la graduatoria”, ma segue un meccanismo preciso:
i docenti che hanno diritto alla riserva scelgono tra i posti interi residui,
possono farlo nel limite delle disponibilità calcolate con la quota del 50%,
se oltre alla riserva hanno anche diritto a precedenza (es. Legge 104/92), la loro priorità si esercita tra gli altri riservisti.
Riservisti e privacy
Gli Uffici Scolastici non possono rendere pubblici i motivi per i quali un candidato rientra in una determinata categoria protetta. Alcuni pubblicano solo prospetti generali, con il numero di riserve assegnabili, per permettere agli aspiranti di comprendere l’andamento delle nomine.
Le principali categorie di riserva
Riserva A: vedove/i e figli di vittime del dovere o di atti terroristici, con valore prevalente su tutte le altre tipologie.
Legge 68/99:
- riserva N (invalidi civili, fino al 7% del personale in servizio);
- riserva M (orfani, profughi, coniugi superstiti di vittime di guerra, servizio o lavoro, fino all’1%).
Riserva R – D.lgs. 66/2010: 30% dei posti per ufficiali e volontari delle Forze Armate in determinate condizioni.
Riserva S – DL 44/2023: 15% dei posti a favore di chi ha concluso senza demerito il servizio civile universalen (non vale per il 2025/26 il servizio civile nazionale).
Il tutto resta comunque soggetto al limite massimo del 50% dei posti complessivi disponibili.
Accesso agli atti
Chi ritiene di aver subito una lesione nei propri diritti può chiedere accesso agli atti. L’Ufficio Scolastico ha 30 giorni per rispondere, oltre i 10 giorni concessi al controinteressato per presentare opposizione.
Quando un riservista può non essere nominato
Il diritto alla riserva non è assoluto. Alcune motivazioni che possono impedire la nomina:
i posti riservati sono già stati tutti assegnati a candidati riservisti di graduatoria superiore rispetto a quella cui è inserito il reclamante;
le quote di legge (es. Legge 68/99) risultano già saturate,
non si è ancora esaurita la graduatoria di fascia superiore, dalla quale l’Ufficio deve attingere prima di passare a quella successiva.
A che punto siamo con le nomine 2025/26
Le operazioni di assegnazione delle supplenze stanno procedendo in tutte le province. In questa fase:
sono state confermate le nomine sul sostegno entro il 31 agosto;
sono stati pubblicati i primi bollettini ufficiali con gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche;
diversi Uffici Scolastici hanno avviato le consuete rettifiche e integrazioni;
in molte realtà provinciali è già in corso la pubblicazione del secondo bollettino.
L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione resta quello di chiudere le nomine in tempo utile per l’inizio delle lezioni, evitando cattedre scoperte nelle prime settimane di scuola.




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