Supplenze 2025/26: chi è in anno di prova non può accettare incarichi. Per gli assunti da GPS sostegno, vincolo triennale nella scuola di nomina
- Debora De Patto
- 5 ago
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di De Patto Debora

Le domande per le supplenze e per gli incarichi finalizzati al ruolo relativi all’anno scolastico 2025/26 si sono chiuse alle ore 14:00 di mercoledì 30 luglio. La procedura ha riguardato sia le supplenze annuali che le assunzioni finalizzate al ruolo da GPS sostegno di prima fascia ed elenchi aggiuntivi.
In questo contesto, è importante chiarire quali categorie di docenti non avevano titolo a partecipare all’assegnazione degli incarichi.
Niente supplenze per chi è in anno di prova
Una delle regole fondamentali da tenere presente è che i docenti tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova non possono accettare nomine a tempo determinato, nemmeno su altra classe di concorso o grado. Si tratta di una disposizione valida per tutti gli immessi in ruolo, sia dalle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) che dalle Graduatorie di Merito (GM), che hanno ottenuto la nomina nel corso delle recenti operazioni di immissione in ruolo.
Come stabilito dal DM 137/2025, chi ha ricevuto la sede definitiva per il ruolo deve assumere servizio il 1° settembre 2025 e completare l’anno di prova nella scuola indicata. Solo al termine di tale percorso, e in caso di esito positivo, sarà possibile accedere ad eventuali supplenze ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2019/21, ma esclusivamente su posti diversi da quelli di titolarità.
Vincolo triennale per chi è stato assunto da GPS sostegno
Una casistica particolare riguarda i docenti assunti tramite la procedura straordinaria prevista per la prima fascia GPS sostegno. Chi ha ottenuto l’incarico finalizzato al ruolo su sostegno è soggetto al vincolo triennale nella scuola di nomina, come previsto dal DL n. 44/2023. Questo significa che:
non può chiedere trasferimento, passaggio di ruolo o assegnazione provvisoria;
non può accettare supplenze su altro tipo di posto, classe di concorso o grado di istruzione;
fino al completamento di tre anni scolastici di effettivo servizio nella medesima istituzione scolastica, a partire dall’anno in cui è stato assegnato il contratto finalizzato al ruolo.
Sono previste eccezioni solo in caso di soprannumero o esubero, oppure qualora si rientri in una delle deroghe previste dal CCNL vigente.
Dubbi sul vincolo: un esempio pratico
In questi giorni molti docenti si interrogano sul proprio status rispetto alla possibilità di presentare domanda per le supplenze. Un caso frequente riguarda chi, pur avendo ricevuto l’assegnazione per il ruolo nel 2024/25, non ha svolto l’anno di prova per maternità, malattia o altri motivi legittimi.
In questa situazione, il docente dovrà riprendere servizio nella stessa scuola assegnata lo scorso anno, con un nuovo contratto finalizzato al ruolo, per completare il periodo di formazione e prova nel 2025/26. Anche se l’anno di prova è stato rinviato, l’anno scolastico 2024/25 viene comunque conteggiato ai fini del vincolo triennale.
Pertanto, nel caso in cui il servizio continui regolarmente, il vincolo potrà considerarsi concluso al termine del 2026/27, con possibilità di accedere ad altre supplenze o mobilità a partire dal 2027/28.
In sintesi
Alla luce della normativa attuale:
i docenti che nel 2025/26 devono svolgere l’anno di prova non possono partecipare alla procedura per l’assegnazione delle supplenze;
chi è stato assunto da GPS sostegno nel 2023/24 o nel 2024/25, potrà accettare supplenze o chiedere mobilità solo dopo tre anni scolastici di servizio effettivo nella scuola in cui è stato assegnato per il ruolo.




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