Supplenze 2025/26: chi deve ritirare la domanda, e perché. Date e avvisi degli Uffici Scolastici. Come ritirarla? Guida del Ministero in pdf
- Debora De Patto
- 9 ago
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di De Patto Debora

La seconda metà di agosto segna il momento cruciale per le operazioni di attribuzione delle supplenze del personale docente per l’anno scolastico 2025/26. Entro il 21 agosto si concluderà la mini call veloce, seguita, entro il 22 agosto, dalle assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo. Dal 23 agosto (sabato) si avvierà il turno zero dell’algoritmo, volto a garantire la continuità didattica, mentre il primo turno ufficiale dell’algoritmo si terrà entro il 31 agosto.
Avvisi per il ritiro della domanda
In questi giorni, diversi Uffici Scolastici stanno pubblicando avvisi rivolti ad alcuni aspiranti, invitandoli a ritirare la domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione delle supplenze.
Il motivo è chiaro: il ritiro anticipato delle domande presentate da chi non ha diritto a partecipare evita le cosiddette false assegnazioni. In caso contrario, i posti assegnati a docenti impossibilitati ad accettare verrebbero riassegnati solo nei turni successivi, alterando l’ordine naturale delle operazioni e creando disfunzioni.
Quando la situazione riguarda un numero consistente di aspiranti in una provincia, l’algoritmo rischia di operare in modo inefficace: candidati in buona posizione in graduatoria possono vedersi assegnare cattedre non prioritarie o risultare rinunciatari, scoprendo poi che posti più ambiti erano disponibili ma sono slittati al turno seguente.
Chi non può accettare supplenze 2025/26
Secondo le disposizioni vigenti, non possono accettare incarichi di supplenza:
Docenti già destinatari di nomina in ruolo per l’a.s. 2025/26 (da GAE, GM, prima fascia GPS o elenco aggiuntivo sostegno GPS), i quali non possono usufruire dell’aspettativa ex art. 47 CCNL 2019-2021 per accettare supplenze. [art. 3, comma 3, DM n. 137 dell’11/07/2025]
Docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.
Docenti assunti su posto di sostegno ai sensi del DM 119/2023 e DM 111/2024, che possono accettare incarichi in altro ruolo o classe di concorso solo dopo tre anni scolastici di servizio effettivo nella scuola di immissione.
Docenti che nell’a.s. 2025/26 devono svolgere l’anno di prova, anche se immessi in ruolo in anni precedenti, e che non possono usufruire dell’aspettativa ex art. 47 CCNL per accettare supplenze. [art. 3, comma 4, DM n. 137 dell’11/07/2025]
Tempistiche e modalità di ritiro
La domanda può essere ritirata fino a quando l’Ufficio Scolastico non ha avviato il procedimento di attribuzione delle supplenze. Per questo motivo, gli avvisi contengono date precise entro cui procedere. Tuttavia, il ritiro è sempre possibile, indipendentemente dall’avviso, seguendo le istruzioni presenti nella Guida del Ministero.




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