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Stipendi docenti e ATA: pagamento di gennaio il 23, arretrati ancora senza data, una tantum e conguaglio a febbraio

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 21 gen
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 22 gen


Per il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato o con supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno 2026, il pagamento dello stipendio di gennaio 2026 avverrà regolarmente venerdì 23 gennaio. La data di esigibilità è già indicata nel cedolino, disponibile nell’area riservata di NoiPA.

La mensilità di gennaio include gli adeguamenti stipendiali derivanti dalla sottoscrizione definitiva del CCNL 2022/2024.

Per questo mese non sono previste addizionali regionali e comunali, che torneranno ad essere applicate a partire da marzo.

Sul piano fiscale, NoiPA ha recepito la riduzione dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro.



Arretrati CCNL: importi visibili, ma manca la data di pagamento


Per quanto riguarda gli arretrati del CCNL 2022/24, non è ancora stata comunicata una data ufficiale di accredito. Gli importi risultano già visibili su NoiPA, ma il cedolino non è ancora disponibile: sarà quest’ultimo a confermare la data di pagamento. Gli arretrati verranno comunque liquidati tramite emissione speciale separata.



Febbraio: conguaglio fiscale e pagamento dell’una tantum


Come di consueto, febbraio sarà il mese dedicato al conguaglio fiscale, che potrà risultare:

  • a credito, con rimborso a favore del dipendente;

  • a debito, in presenza di trattenute.


In ogni caso, nel mese di febbraio sarà corrisposta anche l’indennità una tantum prevista dal CCNL 2022/24, pari a:

  • 111,70 euro lordi per i docenti;

  • 270,70 euro lordi per il personale ATA.


L’emolumento spetta al personale docente e ATA:

  • con contratto a tempo indeterminato;

  • con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, in servizio nell’anno scolastico 2023/2024.


Per il personale a tempo determinato, il diritto all’una tantum è riconosciuto a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2023 e non sia cessato anticipatamente.Al personale con contratto part-time, l’importo sarà erogato in misura proporzionale alla percentuale di servizio.

 
 
 

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