Personale ATA: Istruzioni operative per le supplenze anno scolastico 2025/26
- Debora De Patto
- 10 lug
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Debora De Patto, 10/07/2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso le istruzioni operative per l’attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’anno scolastico 2025/2026.
Supplenze ATA: modalità e graduatorie
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 430/2000, i posti vacanti del personale ATA – esclusi quelli relativi al profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – che non risultino coperti da immissioni in ruolo, sono attribuiti mediante supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Per l’assegnazione si utilizzeranno in via prioritaria:
le graduatorie permanenti provinciali per titoli (art. 554 del D.Lgs. 297/1994) e, in caso di esaurimento,
gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ad esaurimento ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75.
Solo dopo l’esaurimento di tali graduatorie sarà possibile assegnare i posti residui tramite le graduatorie d’istituto da parte dei dirigenti scolastici.
Accettazione e completamento degli incarichi
L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude l’opportunità di accettare altra proposta di supplenza per un altro profilo, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché ciò avvenga prima della presa di servizio.
È garantita la possibilità di completamento orario per chi riceve incarichi su spezzoni, ma solo tra posti dello stesso profilo. Inoltre, è possibile lasciare uno spezzone per un posto intero solo se quest’ultimo non era disponibile al momento della prima convocazione. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Compatibilità dei servizi e supplenze temporanee
È consentito prestare servizio anche in scuole non statali o in altri gradi, purché non vi sia sovrapposizione oraria. Per supplenze brevi dovute ad assenze temporanee, i dirigenti scolastici possono procedere secondo i criteri dell’art. 6 del DM 430/2000.
Tuttavia, permane il divieto di sostituzione per:
assistenti amministrativi, salvo scuole con meno di tre unità in organico di diritto;
assistenti tecnici;
collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza.
Una parziale deroga consente supplenze brevi per amministrativi e tecnici solo a partire dal trentesimo giorno di assenza.
Delega e rinuncia
È ammessa la delega per la nomina. In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, non si applicano le sanzioni previste dal DM 430/2000, art. 7, se non ricorrono le condizioni dell’art. 3 dello stesso decreto.
Supplenze DSGA e posti residui
Per il profilo DSGA, si procede con le modalità previste dal CCNI 2025-2028 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, e secondo quanto stabilito dal CCNL del 18 gennaio 2024.
Eventuali posti residui dalla selezione prevista dall’art. 58, comma 5-septies, del DL 69/2013 e dalla fase assunzionale 2024/2025, saranno coperti con supplenze secondo le regole generali.




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