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Permessi retribuiti: dal 2026 dieci ore annue aggiuntive per patologie oncologiche e invalidanti. La Circolare INPS

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 26 dic 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Le indicazioni INPS e le modalità applicative per il settore scolastico


Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore una nuova tutela a favore dei lavoratori affetti da gravi patologie. A disciplinarne l’attuazione è la circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025, che fornisce le istruzioni operative relative all’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106.


La norma introduce un incremento dei permessi retribuiti, riconoscendo ulteriori dieci ore annue per specifiche condizioni di salute, con oneri a carico della previdenza.



Destinatari della misura


Il beneficio è rivolto ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, che si trovino in una delle seguenti situazioni:


  • patologia oncologica in fase attiva o in fase di follow-up precoce;
  • patologia cronica o invalidante, comprese quelle rare,

purché sia stato accertato un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

La tutela è estesa anche ai genitori lavoratori di figli minorenni affetti dalle stesse patologie. In questo caso, il requisito dell’invalidità si considera soddisfatto automaticamente qualora il minore sia titolare dell’indennità di frequenza, risultante dal verbale di invalidità civile.



Presupposti sanitari


Per accedere ai permessi aggiuntivi è necessaria una specifica prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico specialista operante in strutture pubbliche o private accreditate.

La prescrizione deve essere riferita a:

  • visite mediche;

  • esami strumentali;

  • analisi di laboratorio;

  • trattamenti e cure mediche a carattere frequente.



Contenuto dell’agevolazione


La legge riconosce dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo, che si affiancano alle altre tutele già previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per tali ore è prevista una specifica indennità economica, erogata secondo le modalità definite dall’INPS e posta a carico del sistema previdenziale.



Soggetti esclusi


Restano esclusi dall’ambito di applicazione della misura:

  • i lavoratori autonomi;

  • i collaboratori iscritti alla Gestione separata;

  • i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – gestione autonomi.


Trattandosi di permessi orari, il rapporto di lavoro deve essere in essere al momento della fruizione.



Indicazioni operative per le scuole


Per il personale delle pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, rientranti nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico relativo ai periodi di permesso deve essere correttamente dichiarato nel flusso contributivo.

In particolare, l’INPS chiarisce che tali periodi devono essere indicati nell’elemento “E0”, utilizzando il Tipo Servizio Ordinario, con copertura da contribuzione obbligatoria.

 
 
 

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