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Niente promozione con 5 in condotta: il TAR conferma la bocciatura anche in presenza di disturbi certificati

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 5 gen
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la sentenza n. 1722/2025, pubblicata l’8 ottobre, il TAR Veneto ha ribadito un principio netto: un voto di 5 in condotta comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva, senza margini per valutazioni discrezionali o previsioni di recupero, nemmeno in presenza di certificazioni mediche.


Il caso esaminato riguarda una studentessa di prima media che non è stata ammessa all’anno successivo a causa di una valutazione insufficiente del comportamento.

La famiglia aveva impugnato il provvedimento sostenendo che le difficoltà disciplinari fossero legate a un disturbo neurologico certificato e lamentando la mancata attivazione di un Piano Didattico Personalizzato in presenza di bisogni educativi speciali.

Per i giudici amministrativi, tuttavia, la decisione del consiglio di classe è risultata pienamente conforme alla normativa vigente.


Il Tribunale ha richiamato l’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 62 del 2017, che stabilisce in modo espresso come una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi determini la bocciatura automatica.

A differenza delle insufficienze nelle singole discipline, per le quali è ammessa una valutazione prognostica sulla possibilità di recupero, la condotta non lascia spazio ad apprezzamenti discrezionali.


Secondo il TAR, questa scelta del legislatore è giustificata dalla difficoltà di formulare previsioni attendibili sui futuri comportamenti di studenti in età preadolescenziale, una fase caratterizzata da rapidi cambiamenti e da scarsa stabilità sul piano relazionale e comportamentale.


Nel caso concreto, il voto di cinque era stato attribuito sulla base dei criteri previsti dal regolamento interno dell’istituto. Dagli atti risultavano numerose annotazioni disciplinari nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 e due provvedimenti di sospensione con obbligo di frequenza. Elementi che, secondo il Collegio, legittimavano pienamente la valutazione negativa.


Quanto alla documentazione sanitaria prodotta dalla famiglia, il TAR ha ritenuto che il disturbo indicato — la misofonia — non fosse direttamente collegabile ai comportamenti contestati, che consistevano soprattutto in atteggiamenti di mancanza di rispetto verso docenti e compagni. La relazione medica descriveva “comportamenti di rabbia verso chi produce i rumori” e “bisogno di allontanarsi rapidamente dal luogo del malessere”, mentre le violazioni disciplinari avevano natura diversa.


I giudici hanno inoltre ricordato che eventuali carenze negli interventi di supporto o recupero non incidono sulla legittimità del giudizio finale di ammissione, che deve basarsi esclusivamente sul livello di maturazione e sul comportamento effettivamente dimostrato dall’alunno.


Dalla ricostruzione dei fatti è emerso anche che la scuola aveva messo in campo alcune iniziative di sostegno, tra cui attività di tutoring individuale, proposte di supporto psicologico e laboratori pomeridiani. La famiglia, inoltre, si è rivolta a uno specialista solo il 30 giugno 2025, quindi solo dopo la conclusione dell’anno scolastico.


Il TAR ha ribadito che il percorso di inclusione non può gravare unicamente sulla scuola: i genitori hanno il dovere di segnalare tempestivamente le difficoltà e di collaborare con l’istituzione scolastica. In assenza di indicazioni mediche che suggeriscano specifici adattamenti didattici, la mancata predisposizione di un PDP non può essere automaticamente imputata all’amministrazione.


La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato e chiarisce che, in materia di condotta, la norma non consente eccezioni: sotto il sei, la bocciatura è un effetto diretto e inevitabile della legge.

 
 
 

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