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Iscrizioni scuola 2026/27 e istruzione parentale: obbligo scolastico, scadenze e sanzioni per chi non adempie.

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 5 gen
  • Tempo di lettura: 2 min

Si aprirà dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 la finestra per le iscrizioni alle prime classi dell’anno scolastico 2026/2027.


Le famiglie dovranno presentare la domanda attraverso la piattaforma ministeriale Unica, utilizzata per l’accesso al primo e al secondo ciclo di istruzione.


La procedura online riguarda anche i percorsi di istruzione e formazione professionale e le scuole paritarie che aderiscono al sistema.

Resta invece il modulo cartaceo per alcune specifiche realtà: la scuola dell’infanzia, gli istituti delle province autonome di Trento e Bolzano, della Valle d’Aosta e altri percorsi particolari indicati annualmente dal Ministero.



Obbligo di istruzione: quali percorsi sono validi


L’obbligo scolastico in Italia copre un arco di dieci anni, a partire dalla scuola primaria.

Può essere assolto frequentando:

  • scuole statali o paritarie,

  • seguendo percorsi regionali di istruzione e formazione professionale accreditati,

  • tramite apprendistato a partire dai 15 anni,

  • l’istruzione parentale, nel rispetto delle regole previste.


Concluso il primo ciclo di studi, l’iscrizione a un percorso successivo diventa obbligatoria.

Le scuole hanno il compito di verificare che gli studenti in uscita risultino regolarmente iscritti a un percorso che consenta la prosecuzione dell’obbligo.



Istruzione parentale: comunicazione entro il 14 febbraio


Le famiglie che scelgono l’istruzione parentale devono trasmettere ogni anno una comunicazione scritta al dirigente scolastico di un istituto statale del comune di residenza. Per l’anno 2026/2027 il termine fissato è il 14 febbraio 2026.

Gli studenti seguiti in questo modo sono tenuti a sostenere annualmente un esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva. Gli esiti vengono registrati nell’anagrafe nazionale degli studenti. In caso di mancata presentazione all’esame, la scuola invia un sollecito e, se non riceve riscontro, procede alla segnalazione al Comune.



Assenze, verifiche e ruolo dei Comuni


I dirigenti scolastici sono chiamati a un monitoraggio costante delle presenze e all’aggiornamento dei dati anagrafici. Superata la soglia di 15 giorni di assenza ingiustificata nell’arco di tre mesi, la scuola segnala la situazione al sindaco, che può intervenire con un richiamo formale alla famiglia.

La normativa considera elusione dell’obbligo anche la frequenza inferiore a un quarto del monte ore annuale personalizzato, se non supportata da motivazioni documentate.



Le sanzioni previste


Con le disposizioni introdotte dal cosiddetto decreto Caivano, il quadro sanzionatorio è stato irrigidito. Il genitore o il tutore che, dopo un’ammonizione formale, non garantisce la frequenza scolastica o non dimostra l’esistenza di un percorso alternativo valido può incorrere in una pena fino a due anni di reclusione. Nei casi in cui l’inadempienza derivi da assenze ingiustificate durante l’anno scolastico, la pena massima prevista è di un anno.

La procedura penale viene attivata su segnalazione del sindaco, qualora la persona responsabile non risponda nei termini indicati.


Un sistema di controlli che mira a contrastare la dispersione scolastica e a rafforzare il diritto-dovere all’istruzione.

 
 
 

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