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GPS 2026/27-2027/28: pubblicate le FAQ Ministeriali

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 24 min

Aggiornamento: 7 ore fa


ABILITAZIONE E ACCESSO


I candidati presentano istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza unicamente in modalità telematica. La presentazione della domanda attraverso l’applicativo informatico Istanze OnLine costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. L’accesso all’applicativo Istanze OnLine potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID o CIE e dell’abilitazione al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione


Per richiedere l'abilitazione al servizio Istanze OnLine è necessario seguire tutte le istruzioni riportate nella pagina web dedicata al servizio.


No, non ci sono limiti temporali. Si consiglia comunque di procedere all’abilitazione al Servizio in tempo utile, in modo da effettuare tutte le fasi entro i termini di presentazione dell’istanza di interesse.


L’istanza è raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Una volta entrati nella pagina, selezionare il banner in alto dedicato all’istanza “Graduatorie provinciali di supplenza”.



COMPILAZIONE ISTANZA

L'istanza è la seguente: "Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2026/27 e 2027/28".


I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare, ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alla funzione dedicata dell’area riservata del portale ministeriale “Profilo-->Gestione profilo--> Modifica dati personali".


Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2025/26, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione delle seguenti, che dovranno essere integrate:

  • TAB1-B11 Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi

  • TAB1-B18 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB2-B16 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB3-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB4-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB5-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB6-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB7-B1 - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado

  • TAB8-B1 - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado

  • TAB8-B11 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado

  • TAB9-B6 - Abilitazione all’insegnamento su altro posto, o classe di concorso, se non altrimenti valutata

  • TAB9-B12 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB10-B6 - Abilitazione all’insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata

  • TAB10-B12 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.

Dovranno inoltre essere integrati i servizi e i titoli conseguiti dopo il 24 giugno 2024 o conseguiti precedentemente, ma non dichiarati. Infine, dovranno essere comunicati ex novo i titoli soggetti a scadenza, che altrimenti non verranno riconfermati nelle GPS.


L’aspirante non dovrà effettuare alcuna operazione, in quanto il sistema adeguerà in automatico il punteggio alle nuove tabelle.


Sì; l’istanza può essere modificata, purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata, dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso, il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso il sistema effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.


Cliccando sul tasto “azioni disponibili”, in corrispondenza della sezione d’interesse, sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti. Ad eccezione del titolo di accesso e dei titoli descritti nella FAQ n. 3, non sarà possibile modificare i titoli già inseriti nei bienni precedenti, in quanto sono stati già valutati dagli uffici.


In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti relativi ai titoli esteri.

Come previsto all’articolo 7, comma 12, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, è necessario allegare un unico file di tipo “.pdf” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:

1. titolo di studio conseguito all’estero e ancora non riconosciuto, accompagnato da traduzione ed eventuale attestazione, a sua volta tradotta, che il percorso svolto soddisfa i requisiti per l’attribuzione del punteggio premiale;

2. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

3. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri.

La dimensione massima del file allegato è di 2 Mb; eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nelle fasi successive del procedimento.


Qualora il titolo estero sia stato già dichiarato, l’aspirante dovrà caricare la documentazione attestante il diritto al riconoscimento del punteggio premiale nella sezione “Allegati”, come descritto nella FAQ precedente.


La sostituzione della provincia è possibile, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 3, comma 4, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.

Inoltre, si raccomanda a coloro che sono inseriti in GAE di prestare massima attenzione alla scelta delle sedi ai fini delle graduatorie di istituto. In particolare, nella scelta delle sedi per la I fascia delle graduatorie di istituto, la provincia dovrà essere la stessa scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia; in caso contrario, si determinerà la cancellazione dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.


Tutti i dati già noti dal precedente biennio e che possono essere riproposti in osservanza della normativa vigente. Non saranno riproposti i titoli soggetti a scadenza, quali le riserve, le preferenze D ed E e le dichiarazioni finali.


Si veda la sezione Contatti di questo sito


I termini di presentazione delle istanze sono determinati dall’articolo 7, comma 3, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. L’apertura è prevista dalle ore 12,00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.


I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato. Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.


Sì, purché sia stato riconosciuto in Italia seguendo le procedure indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/sportello-digitale-unico/attivita-di-ricerca-un-altro-stato-membro


L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 13 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 13 punti.


No. La dichiarazione deve essere caricata nella domanda: è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.


I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.


Si.


La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.

I servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.

Per i servizi svolti sulle classi di concorso che sono state oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023, si rinvia alle FAQ nn. 20, 21 e 22.


Per le classi di concorso oggetto di accorpamento, i servizi svolti entro il 31/08/2024 continuano ad essere valutati distintamente sulle due classi di concorso. Pertanto, saranno valutati come specifici solo se prestati sulla classe di concorso richiesta. I servizi a partire dall’a.s. 2024/25 saranno invece valutati come specifici per entrambe le classi di concorso.


La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, secondo la seguente distinzione:

- per i servizi prestati fino all’a.s. 2024/25 compreso, riportare il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016;

- per i servizi prestati nell’a.s. 2025/26, riportare il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, secondo la tabella di corrispondenza qui allegata.


Il servizio svolto fino al 31/08/2025 e dichiarato con il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016, sarà valutato nel seguente modo:

- fino all’a.s. 2023/24 come specifico se prestato sulla medesima classe di concorso per la quale si richiede la valutazione e come aspecifico sull’altra classe di concorso oggetto di accorpamento;

- nell’a.s. 2024/25 come specifico per entrambe le classi di concorso accorpate. A titolo esemplificativo, il servizio prestato nell’a.s. 2024/25 sulla classe di concorso AM01 (ex A001), sarà valutato come specifico anche nella classe di concorso AS01 (ex A017).

Il servizio svolto dall’1/09/2025 e dichiarato con il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, sarà valutato come specifico per entrambe le classi di concorso oggetto di accorpamento. A titolo esemplificativo, il servizio prestato nell’a.s. 2025/26 sulla classe di concorso AM01, sarà valutato come specifico anche nella classe di concorso AS01.


No. Il servizio su sostegno vale come servizio specifico esclusivamente per le classi di concorso del medesimo grado del sostegno. Tale servizio è valutabile come specifico su tutte le classi di concorso del medesimo grado e non soltanto sulla classe di concorso che ha determinato la nomina da graduatorie incrociate.


Il servizio deve essere dichiarato come prestato sulla classe di concorso A023, indicando la scuola presso cui è stato prestato. Il servizio sarà considerato specifico per la classe di concorso A023 sia se prestato nella scuola secondaria di primo grado che se prestato nella scuola secondaria di secondo grado.


Sì. Pur essendo stati mantenuti distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di accorpamento, il possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate costituisce abilitazione anche per l’altra classe di concorso accorpata.


Si. I requisiti di accesso alla seconda fascia per una delle classi di concorso accorpate sono validi anche per l’altra classe di concorso accorpata.


Accedendo all’istanza "Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2026/27 e 2027/28", in corrispondenza della sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso”, occorre cliccare sulla voce “Azioni disponibili”, quindi scegliere “Accedi”. Il sistema proporrà, in una nuova pagina, il tasto “Aggiungi graduatoria”.

L’utente dovrà valorizzare i campi tipo "Graduatoria" e tipo "Posto / classe di concorso" selezionando una opzione dal menu a tendina e procedere alla compilazione della sezione

- “A.1 - titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” indicando il titolo di accesso e i relativi dettagli

- e, se prevista, “A.2 - dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” fornendo le informazioni richieste.

Al termine l’utente dovrà cliccare sul tasto "Inserisci". Il sistema lo riporterà sulla schermata con l’elenco delle graduatorie acquisite dove sarà possibile:

cliccare nuovamente su "Aggiungi graduatoria", per inserire una ulteriore graduatoria; oppure

cliccare sul tasto "Indietro" per procedere con la compilazione delle restanti sezioni.


Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

- per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso o, per la scuola dell’Infanzia e primaria, sullo specifico grado di istruzione

- per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico

Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17 presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all'allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31, A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17 nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.

Relativamente alle classi di concorso accorpate, di cui al D.M. n. 255/2023, si rinvia alle FAQ nn. 20,21 e 22.


Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui.


Il DM 92/2019 è meramente attuativo dell’art. 13 del DM 249/2010. Pertanto, chi abbia frequentato un percorso di TFA sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.


Dovrà essere selezionata la voce "Nessuna selezione".


Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.


No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.


La voce "annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l'anno scolastico 2024/25" va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso. Per tale finalità è possibile selezionare detta voce anche per i servizi precedentemente dichiarati.


SI, ai sensi del punto C delle tabelle di valutazione dei titoli, il servizio prestato nelle istituzioni statali e paritarie all’estero è valutabile nella stessa misura del servizio prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.


Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’articolo 16, comma 4, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Quindi, dopo aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione articolo 15, comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: “il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.


Sì, è possibile inserire la stessa graduatoria con riserva in prima fascia e a pieno titolo in seconda fascia.


Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea. Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.


No. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.


Il servizio prestato con il possesso di laurea in Scienze motorie a decorrere dall’a.s. 2022/23 - anno in cui è stata introdotta la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” - sarà valutato come specifico se prestato su Educazione Motoria nella scuola primaria ed aspecifico su tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado e nelle graduatorie di posto comune della Scuola Primaria (in quest’ultimo caso limitatamente ai docenti in possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria).


Entrambe le voci sono corrette.


Si, la normativa consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno 2026 di iscriversi con riserva, da sciogliere con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.


No, in quanto - ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell’Ordinanza - coloro che conseguono l’abilitazione all’estero, devono già essere in possesso del titolo alla data di scadenza dell’istanza. L’iscrizione con riserva è consentita invece nei confronti di coloro che, in possesso del titolo conseguito all’estero, sono in attesa del relativo provvedimento di riconoscimento, purché l’istanza di riconoscimento sia stata presentata entro il termine di scadenza dell’iscrizione in GPS.


La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2026/27 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza - negli elenchi aggiuntivi relativi all'a.s. 2027/28 di cui all’art.10 dell’OM. n. 27 del 16 febbraio 2026.


Il servizio si può indicare per intero. Si dovrà poi, con apposita istanza da presentare on line, confermare l’avvenuta prestazione del servizio dalla data di scadenza dell’istanza e fino alla data dichiarata. In assenza di detta dichiarazione il servizio verrà valutato fino alla data di presentazione dell’istanza.


No, è dichiarabile soltanto il servizio la cui durata è indicata nel contratto in essere alla data di scadenza dell’istanza. Pertanto, non è possibile dichiarare eventuali proroghe del contratto stesso, né compilare il campo “Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.


No, è dichiarabile soltanto il servizio la cui durata è indicata nel contratto in essere alla data di scadenza dell’istanza. Pertanto, non si deve compilare il campo “Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.


Avendo già un servizio che dà diritto al massimo punteggio, la dichiarazione dovrà limitarsi alla data di presentazione dell’istanza. Tale scelta consente di evitare il successivo scioglimento della riserva, che presuppone la presentazione di una nuova istanza


L’iscrizione è consentita purché si scelga una provincia diversa rispetto a quella di iscrizione nelle GaE. L’iscrizione nella stessa provincia è invece consentita per le classi di concorso/tipologie di posto diverse da quelle di iscrizione in GaE o per quelle il cui inserimento in GaE sia con riserva.


Probabilmente l’inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l’ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l’inclusione con riserva. Dopo tale aggiornamento sarà possibile procedere all’inserimento in GPS. L’operazione invece è consentita sempre se la provincia è diversa.


No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.


No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.


Sì, perché ciascuna laurea è titolo di accesso per determinate graduatorie e altro titolo culturale per le altre. Il sistema provvederà a scartare, per ciascuna graduatoria, il titolo ridondante.


Il sistema ha in memoria i titoli già dichiarati e il punteggio attribuito dall’ufficio

1. o a seguito di convalida dopo la verifica da parte della scuola del primo contratto;

2. oppure a seguito di validazione formale, in assenza del punteggio di cui al punto precedente.

Il nuovo punteggio sarà il frutto del punteggio dei nuovi titoli presentati più il punteggio precedente individuato fra l’opzione 1 (se presente) o l’opzione 2 (se il punteggio del punto 1 non è presente).


Il superamento delle procedure concorsuali di cui al D.M. 205/2023 (Concorsi PNRR: DD.GG: nn. 2575/2023, 3059/2024 e 2939/2025) non costituisce abilitazione all’insegnamento e, pertanto, non consente l’accesso alla I fascia delle GPS.


Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2026/2028 qualora l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.


Il requisito per l’iscrizione in II fascia tabella A/2 è il possesso di 150 CFU e l’iscrizione almeno al terzo anno del corso della laurea in Scienze della Formazione Primaria.


Il punteggio che deve essere attribuito è il punteggio totale con cui l’aspirante figura nella graduatoria del concorso, sia come voto che come base. Qualora la base del concorso fosse diversa da 100, il sistema provvederà a fare la proporzione per riportare il punteggio in base 100.


Poiché il punteggio di cui alla Tab7 punto B1 viene calcolato in automatico dalla corrispondente graduatoria di I fascia GPS, qualora quest'ultima non sia presente, a chiusura istanza gli Uffici territoriali competenti procederanno ad attribuire il punteggio di abilitazione spettante.


No; il concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria non è abilitante, in quanto l'abilitazione costituisce titolo di accesso alla procedura concorsuale. Il titolo potrà invece essere dichiarato al punto B.1.

Qualora il titolo sia stato già dichiarato al punto B.12, gli Uffici territoriali competenti lo rimuoveranno a chiusura istanza.


Si.


Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata l'attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso.


Il voto deve essere riportato come effettivamente conseguito con riferimento alla base (ad esempio 8.5/10; 26.4/30) senza alcun arrotondamento, avendo l'accortezza di inserire un punto prima del decimale, anziché la virgola; per i punteggi espressi con base diversa da cento il sistema calcolerà la conversione in centesimi, applicando l'arrotondamento dell'eventuale decimale secondo la regola prevista nella tabella di valutazione ("Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50"). Qualora la conversione in centesimi, senza arrotondamenti, sia stata già effettuato dall’aspirante, non occorre rettificare l’istanza.


Il titolo di inglese potrà essere dichiarato nell'istanza di scioglimento della riserva.


Sì, potranno compilare l’apposita sezione anche gli aspiranti non vincitori che abbiano superato il Concorso ordinario e che siano risultati idonei alla prova di inglese.


No, non occorre cancellare la precedente graduatoria al fine inserirla nuovamente, perché questo comporterebbe di dover reinserire e rivalutare tutti i titoli, mentre con la funzione “aggiornamento” potranno essere dichiarati e valutati soltanto i nuovi titoli. Il termine “aggiornamento” è da intendersi quale modalità tecnica creata per agevolare la compilazione dell’istanza, poiché permette l’attualizzazione della graduatoria al nuovo biennio mantenendo tutti i titoli a suo tempo presentati, in quanto già associati alla corretta tabella di valutazione. Occorre solo inserire gli eventuali nuovi titoli. Tale operazione comporterà quindi l’inserimento “a pettine” nella I fascia delle GPS. Pertanto, in caso di cancellazione, si invita a ripristinare la graduatoria già valutata riverificando, per conferma, tutti i titoli precedentemente dichiarati e inserendo ex novo quelli eventualmente non presenti.


No, i servizi (punto C delle tabelle di valutazione) già inseriti varranno anche per la nuova graduatoria richiesta, anche se la tabella di valutazione di riferimento non è fra quelle già utilizzate nel 2024. Infatti, i servizi espressi saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste. Devono, ovviamente, in ogni caso, essere aggiunti i nuovi.


I titoli culturali (punto B delle tabelle di valutazione) devono essere dichiarati ex novo solo se la nuova graduatoria richiesta appartiene a diversa tabella di valutazione. Infatti, i titoli dichiarati saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste afferenti alla stessa tabella di valutazione. Devono, ovviamente, in ogni caso essere aggiunti i nuovi titoli. Per la valutazione delle certificazioni informatiche si rinvia alle FAQ 69 e seguenti.


Le certificazioni già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le Tabelle allegate alla O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, fino a un massimo di 2 punti. Per quanto riguarda i titoli da inserire ex novo, sono riconoscibili esclusivamente le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu; secondo le nuove Tabelle allegate all’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, le certificazioni informatiche sono valutabili per un massimo di 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti nei bienni precedenti. Qualora i titoli dichiarati comportino un punteggio eccedente il massimo consentito, il Sistema Informativo lo ricondurrà a 4. In caso di dubbi sulla valutabilità del proprio certificato, l’aspirante potrà verificarne la validità ed il riconoscimento consultando la pagina web ufficiale di Accredia dedicata alle certificazioni digitali, al seguente link https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_digcomp_remote.jsp?ID_LINK=2819&area=310


SI


SI


SI'. La valutazione delle certificazioni informatiche già effettuata in seconda fascia sarà mantenuta per la I fascia. Dette certificazioni e i punteggi relativi non saranno visualizzabili in fase di compilazione dell’istanza, in quanto saranno gestite direttamente dagli uffici territoriali in fase di valutazione, dopo la chiusura delle istanze, in vista della produzione della graduatoria.





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