GPS 2026–2028, la guida completa: come funzionerà il nuovo sistema per supplenze, riconferme sostegno e interpelli. In attesa delle date di presentazione della domanda.
- Debora De Patto
- 15 ore fa
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si appresta a definire il quadro normativo che regolerà il conferimento delle supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, attraverso una nuova Ordinanza sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
L’Ordinanza regola:
Conferimento supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
Riconferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.
Procedure di interpello.
Aggiornamento e gestione delle graduatorie.
Al momento non sono state ancora comunicate le date ufficiali per la presentazione delle domande; l’indicazione informale fa riferimento al mese di febbraio, ma si resta in attesa dell’avviso ministeriale.
Ordine di scorrimento delle graduatorie
Per l’attribuzione delle supplenze annuali (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), la procedura segue una sequenza precisa:
Graduatorie ad Esaurimento (GAE)
esaurite le GaE, si passa alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)
in caso di esaurimento delle precedenti, si passa alle Graduatorie di istituto.
Le supplenze brevi e temporanee vengono invece assegnate esclusivamente tramite le Graduatorie di istituto.
A chi è affidata la responsabilità del conferimento degli incarichi?
Uffici Scolastici → GAE e GPS
Dirigente Scolastico → Graduatorie di istituto
Le supplenze annuali e fino al 30 giugno sono attribuite tramite procedura informatizzata, previa presentazione di un’ulteriore domanda estiva con l’indicazione delle preferenze (fino a 150). La mancata presentazione della domanda equivale a rinuncia.
Il rapporto di lavoro si perfeziona con la firma del contratto a tempo determinato, che produce effetti giuridici ed economici dalla presa di servizio fino alla scadenza prevista dalla tipologia di incarico.
Riserva ai sensi della legge 68/1999
Gli aspiranti che intendono avvalersi della riserva prevista dalla legge n. 68 del 1999 devono dichiarare di essere iscritti, alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della medesima legge, in qualità di disoccupati.
I candidati che, alla data di scadenza della domanda, risultino occupati con contratto a tempo determinato e non siano pertanto in grado di produrre la certificazione di disoccupazione, indicano la data e la procedura attraverso cui hanno precedentemente presentato la documentazione richiesta.
Ferme restando le responsabilità di natura penale, l’aspirante nei cui confronti siano accertate dichiarazioni non veritiere rese in sede di compilazione della domanda è escluso dalle graduatorie per l’intero periodo di validità delle stesse.
Domanda di partecipazione e modalità di presentazione
L’istanza deve essere presentata in un’unica provincia, esclusivamente in modalità telematica, per una o più classi di concorso o tipologie di posto per cui si possiedono i requisiti. Le domande inviate con modalità diverse non vengono prese in considerazione.
Per la seconda fascia GPS il titolo di accesso deve essere posseduto entro la scadenza della domanda; per la prima fascia è possibile l’inserimento con riserva, con obbligo di conseguire il titolo entro il 30 giugno 2026 e sciogliere la riserva nei termini stabiliti dal Ministero.
Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione sia alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda sia al momento della sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Le istituzioni scolastiche presso le quali viene stipulato ciascun contratto provvedono, al momento della firma, alla verifica:
del possesso dei requisiti generali richiesti;
dell’assenza di eventuali condizioni ostative alla stipula del contratto.
Inserimento con riserva
Per l’inserimento in seconda fascia, il titolo di accesso deve essere già conseguito entro la scadenza del termine di presentazione della domanda; non è ammesso l’inserimento con riserva;
Per l’inserimento in prima fascia, il titolo di accesso deve essere conseguito entro il medesimo termine oppure l’aspirante può richiedere l’inserimento con riserva, sia per posto comune sia per posto di sostegno.
Il termine ultimo per il conseguimento del titolo è fissato al 30 giugno 2026.
Lo scioglimento della riserva non avviene automaticamente, ma deve essere richiesto dall’aspirante mediante apposita istanza da presentare tramite il portale Istanze online, dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 2 luglio 2026.
L’inserimento con riserva è consentito anche in caso di titolo conseguito all’estero in attesa di riconoscimento, a condizione che l’aspirante dichiari di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro la scadenza per la presentazione dell’istanza.
L’inserimento con riserva consente la stipula di contratti a tempo determinato, che devono contenere una specifica clausola risolutiva nel caso di esito negativo della procedura di riconoscimento del titolo.
Elenchi aggiuntivi alle GPS
L'ordinanza prevede un elenco per chi acquisisce l'abilitazione dopo la chiusura delle domande GPS.
Tale elenco non ci sarà per l'anno 2026/27, ma solo per il 2027/28.
Con la cessazione degli elenchi aggiuntivi (DM 26/2025), gli aspiranti inseriti devono presentare domanda di nuovo inserimento in I fascia al momento dell'aggiornamento GPS.
Disposizioni per le classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64
Tali classi di concorso possono presentare domanda di aggiornamento o trasferimento:
nella prima fascia delle GPS, esclusivamente i docenti già inclusi nella medesima fascia nel precedente biennio;
nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente i docenti già inseriti nella stessa fascia nel precedente biennio.
Non sono pertanto consentiti nuovi inserimenti per tali classi di concorso.
Classi di concorso ad esaurimento o non più presenti negli ordinamenti didattici
Per le classi di concorso ad esaurimento o non più attive negli ordinamenti didattici, l’accesso alle GPS di prima e seconda fascia è limitato alle sole operazioni di aggiornamento, permanenza o trasferimento.
Possono presentare domanda esclusivamente gli aspiranti già inclusi nelle GPS delle medesime classi di concorso nel biennio 2024/2025–2025/2026.
Rientrano in tale fattispecie le seguenti classi di concorso:
A-29 – Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 – Trattamento testi, dati e applicazioni (informatica);
A-76 – Trattamento testi, dati e applicazioni (informatica) negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 – Trattamento testi, dati e applicazioni (informatica) negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
B-01 – Attività pratiche speciali;
B-29 – Gabinetto fisioterapico;
B-30 – Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 – Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 – Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 – Assistente di laboratorio.
Per le suddette classi di concorso non sono ammessi nuovi inserimenti.
Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi
Le GPS sono pubblicate sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici competenti.
Le graduatorie di istituto, relative ai diversi insegnamenti, sono invece affisse all’albo online di ciascuna istituzione scolastica.
Avverso i provvedimenti di pubblicazione è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblicaentro il termine di 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 60 giorni, secondo la normativa vigente.
Conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche
Il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche avviene, di norma, tramite procedura informatizzata.
Per partecipare alle operazioni di assegnazione è necessario presentare una specifica domanda estiva, comunemente denominata domanda delle “150 preferenze”, secondo le modalità e nei termini indicati da apposito avviso ministeriale. La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alle supplenze conferite tramite GAE e GPS.
Costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, anche l’omessa indicazione di determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto.
Sulla base delle istanze presentate, gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono all’assegnazione degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche mediante un sistema automatizzato, che opera secondo l’ordine di graduatoria, le classi di concorso o tipologie di posto indicate e le preferenze espresse.
Gli esiti delle operazioni sono pubblicati dagli uffici competenti sui rispettivi albi online.
Contestualmente alla pubblicazione delle assegnazioni, viene reso noto anche il quadro delle disponibilità utilizzato per il conferimento degli incarichi. Gli uffici comunicano inoltre alle scuole le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali risultano esauriti gli aspiranti a livello provinciale.
Per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede in via prioritaria allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, distinti per grado di istruzione. In particolare:
per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti sono collocati negli elenchi con la medesima fascia e il medesimo punteggio posseduti nella relativa GAE;
per la scuola secondaria di primo e secondo grado, l’inserimento avviene sulla base della migliore posizione di fascia posseduta in una delle GAE del medesimo grado, con il relativo punteggio.
In caso di esaurimento o insufficienza delle GaE, si procede allo scorrimento delle GPS di prima fascia e, successivamente, della seconda fascia.
Per quanto riguarda il sostegno, qualora residuino ulteriori disponibilità, l’individuazione avviene tra gli aspiranti privi di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente ai docenti non inclusi negli elenchi di sostegno, secondo la migliore posizione di fascia e il punteggio più elevato (prima la seconda fascia delle GPS - dedicata ai docenti con tre anni di servizio sullo specifico posto di sostegno- , poi si ricorre alle "GPS incorciate").
Graduatorie di istituto
Le Graduatorie di istituto sono lo strumento utilizzato dai Dirigenti scolastici per il conferimento delle supplenze e sono suddivise in tre fasce:
Prima fascia: aspiranti docenti iscritti nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) che abbiano presentato il modello di scelta delle sedi per questa fascia.
Seconda fascia: aspiranti docenti iscritti nelle GPS di prima fascia che abbiano presentato il modello di scelta delle sedi.
Terza fascia: aspiranti docenti iscritti nelle GPS di seconda fascia che abbiano presentato il modello di scelta delle sedi.
Scelta delle sedi
La scelta delle sedi è vincolata alla provincia di inserimento nelle GPS e deve essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda GPS.
Gli aspiranti inclusi nelle GAE o nelle GPS possono indicare fino a 20 istituzioni scolastiche della provincia per ciascun posto o classe di concorso per cui possiedono titolo.
Per le scuole dell’infanzia e primaria, è possibile indicare fino a 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi per la disponibilità ad accettare supplenze brevi (fino a 10 giorni), con modalità di interpello e presa di servizio rapide.
Punteggi e precedenze
I punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze nelle graduatorie di prima, seconda e terza fascia sono determinati esclusivamente sulla base dei dati dichiarati tramite le procedure informatizzate relative a GAE e GPS.
Elenchi aggiuntivi alle GPS per le Graduatorie di istituto
Gli aspiranti non già inseriti nelle graduatorie di istituto per il relativo insegnamento possono essere collocati in un elenco aggiuntivo, utilizzato dopo lo scorrimento della seconda fascia e con priorità rispetto alla terza fascia.
Gli aspiranti già inseriti nelle GPS che, successivamente al conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione, transitano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia mantengono le sedi precedentemente indicate.
Conferimento delle supplenze brevi e temporanee
Le supplenze brevi e temporanee vengono gestite direttamente dalle istituzioni scolastiche tramite la procedura informatica di consultazione delle graduatorie, che permette di verificare la posizione occupazionale degli aspiranti docenti.
Convocazione degli aspiranti
Le scuole convocano solo i docenti che possono effettivamente accettare l’incarico:
Totalmente inoccupati;
Parzialmente occupati, nel rispetto delle disposizioni sul completamento dell’orario.
Continuità didattica sul sostegno
Entro il 31 maggio il Dirigente scolastico acquisisce la richiesta della famiglia per la conferma del docente di sostegno e valuta la sussistenza delle condizioni, anche con il supporto del Gruppo di Lavoro Operativo. L’esito viene comunicato al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno.
Procedura di Reclutamento tramite Interpello
In caso di esaurimento delle Graduatorie di Istituto, le scuole attivano la procedura degli interpelli per la copertura dei posti vacanti.
1. Modalità di Pubblicazione
Le scuole pubblicano appositi avvisi di ricerca sul proprio sito istituzionale.
Gli avvisi vengono inviati contestualmente all'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di competenza per la pubblicazione sul relativo portale.
2. Requisiti e Priorità
La ricerca dei docenti segue un ordine di priorità basato sui titoli posseduti:
Docenti con abilitazione (o specializzazione per il sostegno).
In subordine, docenti in possesso del titolo di studio minimo richiesto per l'insegnamento della classe di concorso specifica.
3. Vincoli di Partecipazione
Esclusione: Non possono partecipare agli interpelli i docenti che sono già destinatari di un contratto a tempo determinato (supplenza).
4. Tipologia Contrattuale e Sanzioni
I contratti stipulati tramite interpello sono a tempo determinato.
Il rapporto di lavoro è soggetto a tutte le regole e i vincoli dell'Ordinanza Ministeriale, incluso l'Art. 15. Ciò comporta l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le altre tipologie di supplenza (es. sanzioni per rinuncia, abbandono del servizio, ecc.).
Completamento dell’orario
L’aspirante docente cui sia conferita una supplenza con orario non intero conserva il diritto al completamento dell’orario, in relazione alla posizione utile occupata nelle graduatorie di riferimento, a condizione che:
il completamento avvenga esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento;
sia finalizzato al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo;
sia realizzato tramite ulteriori supplenze su posti a orario non intero.
Il completamento dell’orario può avvenire anche mediante il frazionamento delle disponibilità orarie, purché siano garantiti:
l’unitarietà dell’insegnamento per la stessa classe di concorso;
l’unitarietà dell’insegnamento di sostegno;
la compatibilità dell’orario complessivo.
Il completamento può essere effettuato attraverso più contratti contemporanei, esclusivamente per insegnamenti caratterizzati da un orario obbligatorio omogeneo, ossia con il medesimo monte ore settimanale previsto per il personale di ruolo.
Specificità per grado di istruzione
Scuola secondaria
Il docente può completare l’orario:
con ore appartenenti alla medesima classe di concorso;
oppure con ore riferite a classi di concorso diverse.
In ogni caso, il completamento è soggetto ai seguenti limiti territoriali:
massimo tre sedi scolastiche;
massimo due comuni;
nel rispetto del criterio della facile raggiungibilità.
Scuola dell’infanzia e primaria
Si applicano i medesimi limiti previsti per la scuola secondaria:
massimo tre sedi;
massimo due comuni.
Scuole statali e non statali
Il completamento dell’orario può avvenire anche tra istituzioni scolastiche statali e non statali, con ripartizione dei relativi oneri economici tra gli istituti interessati.
Cumulo di incarichi
È consentito lo svolgimento di diverse tipologie di incarichi nel corso del medesimo anno scolastico, purché non in contemporaneità.
Organizzazione degli spezzoni orario
La normativa conferma l’obiettivo di ridurre il ricorso agli spezzoni orari, favorendo la costituzione di incarichi con una consistenza oraria quanto più ampia possibile. Le ore residue che non consentono la formazione di una cattedra o di un posto intero sono aggregate a livello territoriale per la creazione di posti-orario, secondo criteri analoghi a quelli adottati per le cattedre orarie esterne nella scuola secondaria e nel rispetto dell’orario contrattuale previsto per ciascun grado di istruzione.
Resta comunque prioritaria la costituzione di posti interi o, in subordine, di incarichi con la maggiore estensione oraria possibile.
Inserimento, aggiornamento ed esclusione in caso di mancata presentazione della domanda
In ciascuna provincia sono istituite le GPS, aggiornate sulla base delle domande di nuovo inserimento, aggiornamento, trasferimento o conferma. Anche gli aspiranti che intendano semplicemente permanere nella stessa provincia sono tenuti a presentare apposita istanza.
La mancata presentazione della domanda informatizzata comporta l’esclusione dalle GPS e dalle corrispondenti graduatorie di istituto per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
L’algoritmo e le fasi successive di attribuzione
Le ulteriori disponibilità che si rendono disponibili successivamente, anche a seguito di rinunce, sono oggetto di nuove fasi di attribuzione delle supplenze. Tali incarichi sono assegnati agli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che, sulla base delle preferenze espresse, non risultino già destinatari di un incarico.
Non partecipano alle fasi successive di attribuzione delle supplenze, comprese quelle relative a disponibilità sopravvenute, gli aspiranti che abbiano rinunciato all’incarico assegnato o che non abbiano assunto servizio entro i termini stabiliti dall’Amministrazione. Tale esclusione opera per tutte le graduatorie in cui l’aspirante è inserito e per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Ricalcolo del punteggio
In occasione dell’aggiornamento, il punteggio attribuito nel biennio precedente viene rideterminato secondo le nuove tabelle di valutazione e tenendo conto di eventuali rettifiche già operate dalle scuole. A questo punteggio possono aggiungersi nuovi titoli e servizi maturati dopo il 24 giugno 2024 e fino alla scadenza della nuova domanda o titoli precedentemente posseduti ma non dichiarati.
Dichiarazione del servizio a.s. 2025/26
Chi, alla scadenza della domanda, non ha ancora completato un’annualità di servizio può indicare la data di conclusione del contratto in essere. Il servizio svolto successivamente alla presentazione dell’istanza sarà valutato solo a condizione che l’aspirante confermi l’effettivo svolgimento tramite apposita procedura. In mancanza di conferma, il punteggio sarà calcolato esclusivamente fino alla data della domanda.
Valutazione dei titoli e controlli
La valutazione dei titoli è effettuata dagli Uffici scolastici, anche tramite scuole polo, al fine di garantire uniformità di giudizio.Dopo la stipula del primo contratto, la scuola avvia i controlli entro tre giorni lavorativi. In caso di irregolarità, il punteggio può essere corretto o il candidato escluso dalle graduatorie.
Le dichiarazioni non veritiere comportano conseguenze rilevanti: il servizio prestato viene considerato di fatto e non di diritto, non è valutabile ai fini del punteggio e restano ferme le eventuali responsabilità penali.
Al momento non ci sono ancora indicazioni sulle date di presentazione della domanda, ma ci aspettismo un anticipo rispetto allo scorso biennio.
Sanzioni per rinuncia e abbandono di servizio
La normativa conferma un sistema di sanzioni rigoroso in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono dell’incarico, con effetti che possono estendersi a tutte le graduatorie e per l’intero periodo di validità delle stesse, a seconda della gravità del comportamento.
1. Sanzioni per supplenze da GAE o GPS
a) Rinuncia o mancata presa di servizio
Se il docente rinuncia alla supplenza assegnata o non prende servizio entro i termini stabiliti, perde la possibilità di ricevere supplenze da:
GAE
GPS.
Graduatorie di istituto (in caso di esaurimento GAE/GPS).
Interpello.
Nota: La sanzione si applica a tutte le classi di concorso e tutti i posti per l'intero biennio.
b) Abbandono del servizio
Se il docente abbandona una supplenza già intrapresa:
Perde la possibilità di ottenere qualsiasi supplenza (per tutte le classi e tutti i gradi di istruzione) per tutta la durata delle graduatorie.
2. Sanzioni per supplenze da Graduatorie di Istituto (GI)
a) Rinuncia
La mancata risposta o la mancata presa di servizio dopo accettazione equivale a rinuncia esplicita. La rinuncia a una proposta contrattuale, proroga o conferma (anche per completamento) causa conseguenze solo se il docente non ha già accettato un'altra supplenza.
Posto comune
Per chi non ha già un'altra supplenza, la rinuncia comporta:
Perdita della possibilità di avere supplenze dalla specifica GI.
Sanzione valida per quell'insegnamento e per il relativo sostegno.
Validità solo per l'anno scolastico in corso.
Posto di sostegno (se specializzati)
Per chi non ha già un'altra supplenza, la rinuncia comporta:
Perdita della possibilità di ottenere supplenze dalla specifica GI.
Sanzione valida per quel posto di sostegno e per tutte le classi/posti dello stesso grado.
Validità per l'intero anno scolastico.
b) Abbandono del servizio
L'abbandono comporta:
Esclusione da tutte le graduatorie (GI, GPS, GAE).
Sanzione valida per tutte le classi/posti e gradi.
Validità per tutta la durata delle graduatorie.
Possibilità di lasciare una supplenza
Il docente può lasciare una supplenza per accettarne una migliore (secondo le modalità previste) senza sanzioni.
Se il docente non esercita tale facoltà e mantiene l'incarico, non subisce penalizzazioni.
Depennamento e Provvedimenti Disciplinari
In caso di provvedimenti disciplinari gravi (es. falsità documentali o condotte gravi) si procede al depennamento da:
GAE, GPS e Graduatorie di istituto.
L'effetto si estende a tutte le classi di concorso e tipologie di posto.
Inidoneità o Dispensa
In caso di inidoneità o dispensa per cause specifiche, l'esclusione opera solo per la classe di concorso/posto interessato dal provvedimento.
Effetti sul contratto e sul servizio
Il contratto eventualmente in essere viene risolto.
Il servizio già svolto è dichiarato non valido ai fini giuridici.
Di conseguenza, il servizio non è utile per punteggio, anzianità o carriera.




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