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Disabilità grave, monte ore di sostegno scolastico inadeguato: sentenza del TAR condanna il Ministero e impone il rispetto del PEI

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 24 lug
  • Tempo di lettura: 3 min

di De Patto Debora

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Con la sentenza n. 3599/2025, depositata il 5 maggio, il TAR della Campania ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per aver assegnato un numero di ore di sostegno inferiore al fabbisogno certificato di uno studente con disabilità grave, riconoscendo la violazione di diritti fondamentali e disponendo un risarcimento danni.



Il caso: 18 ore assegnate su 30 necessarie


Il provvedimento riguarda uno studente di terza media, frequentante un istituto in provincia di Caserta, al quale erano state riconosciute solo 18 ore settimanali di sostegno su un totale di 30 ore scolastiche, nonostante la documentazione ufficiale attestasse la necessità di un’assistenza costante.

I giudici hanno evidenziato una grave incongruenza nel Piano Educativo Individualizzato (PEI): se da un lato il documento riconosceva l’esigenza di supporto continuo e per il massimo orario consentito, dall’altro formalizzava l’assegnazione di un monte ore significativamente inferiore. Una contraddizione definita “del tutto irrituale”, che — secondo il TAR — ha rispecchiato la logica dell’organico disponibile, piuttosto che i reali bisogni educativi dello studente.



Norme violate e rilievi costituzionali


Nel motivare la decisione, il TAR ha richiamato la Legge 104/1992, come modificata dal D.lgs. 62/2024, con particolare riferimento alla distinzione tra sostegno ordinario e sostegno intensivo, quest’ultimo previsto per situazioni di disabilità grave che richiedono interventi continui, permanenti e globali.

Fondamentale anche il richiamo alla sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale, che afferma la prevalenza del diritto all’istruzione sull’organico scolastico predefinito. I giudici hanno ribadito che la piena attuazione dei diritti degli studenti con disabilità non può essere subordinata a vincoli amministrativi o di bilancio.



Condanna al risarcimento e valutazione del danno


Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.040 euro per danno non patrimoniale, determinato sulla base dei criteri indicati dalla precedente sentenza n. 5668/2019. Il Tribunale ha considerato:

  • il danno dinamico-relazionale, legato alle ripercussioni sulla vita scolastica e sociale dello studente (valutato con livello di gravità 4);

  • il danno morale soggettivo, aumentato del 70% per tenere conto della sofferenza individuale legata alla frustrazione del diritto negato.

Particolarmente rilevante è stato il ritardo nella redazione del PEI, predisposto quattro mesi oltre i termini di legge, con effetti negativi sull’intero primo quadrimestre.

Obbligo di esecuzione e nomina di commissario ad acta

Per garantire l’attuazione effettiva della sentenza, il TAR ha imposto all’amministrazione l’obbligo di dare esecuzione entro 15 giorni dalla notifica. In caso di inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero, con facoltà di delegare e ricorrere a esperti per la corretta redazione del PEI.



Un monito alle scuole: il PEI deve rispondere ai bisogni, non ai vincoli di organico


La sentenza si configura come un chiaro richiamo alle istituzioni scolastiche e all’amministrazione centrale: il diritto all’inclusione scolastica non può essere subordinato alla disponibilità di personale. I giudici stigmatizzano la prassi, ormai diffusa, di costringere le famiglie a ricorrere al TAR per ottenere l’applicazione di un diritto già previsto dalla normativa vigente.

Il provvedimento ribadisce che è il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) a dover individuare le ore necessarie, e che tali indicazioni devono essere recepite nel PEI in modo coerente. Ogni scostamento non motivato rappresenta una violazione della normativa sul sostegno scolastico, con possibili conseguenze economiche e di responsabilità amministrativa per l’amministrazione.

 
 
 

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