Continuità didattica sul sostegno: chiarimenti sulla nominabilità nella "fase zero"
- Debora De Patto
- 29 ago
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di De Patto Debora

La procedura prevista dal DM n. 32 del 26 febbraio si avvia a conclusione con la fase di nomina dei docenti, preceduta dal cosiddetto “file zero”. Si tratta di una verifica preliminare svolta dagli Uffici Scolastici, finalizzata ad accertare la possibilità di attribuire incarichi ai candidati inseriti nelle graduatorie.
Le procedure di riconferma per i docenti di sostegno seguono un percorso distinto rispetto all’assegnazione delle altre supplenze. Non è prevista la pubblicazione contemporanea dei bollettini: ogni Ufficio Scolastico può infatti organizzarsi autonomamente. Le conferme dovrebbero comunque concludersi entro il 31 agosto, con presa di servizio il 1° settembre, mentre le assegnazioni successive potranno essere rese note a breve distanza.
In seguito ai primi decreti di conferma sul sostegno, l’Ufficio Scolastico di Salerno ha fornito alcune precisazioni. In particolare, la continuità didattica, segnalata dal Dirigente scolastico e confermata dal docente attraverso la domanda informatizzata, non comporta automaticamente l’assegnazione sullo stesso alunno né la garanzia dello stesso numero di ore già svolte in precedenza.
La fase informatica di controllo prende infatti in esame l’insieme delle disponibilità di posti presenti a sistema e può riguardare qualsiasi classe di concorso per cui l’aspirante risulti inserito in GPS e abbia presentato domanda.
Per questo motivo, anche se è stata richiesta la continuità, non sempre il docente risulta nominabile nel file “0”.
Il principio della continuità didattica, pur avendo un ruolo centrale, non è assoluto. Può accadere che alcuni docenti specializzati con punteggio alto vengano superati da colleghi con punteggio inferiore ma riconfermati, semplicemente perché non avevano potuto richiedere continuità. Tuttavia, la continuità vale solo per chi risulta nominato nel cosiddetto bollettino zero e ha espresso la relativa opzione tra le 150 preferenze.
È importante sottolineare che la continuità non può mai prevalere sul diritto alla nomina: viene applicata solo se il docente, secondo le graduatorie, avrebbe comunque ottenuto un incarico, anche su altro posto o istituto. In questo caso, il riconfermato resta sullo stesso alunno seguito l’anno precedente.
Infine, la durata del contratto varia in base alla tipologia di posto:
31 agosto per i posti vacanti e disponibili su organico di diritto;
30 giugno per i posti in organico di fatto.
In conclusione, la continuità didattica viene garantita soltanto entro i limiti delle ore effettivamente disponibili e sempre nel rispetto delle regole che disciplinano il conferimento delle supplenze.




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