top of page

Concorso docenti PNRR3: cade il 2 febbraio il termine per lo scioglimento della riserva

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 2 feb
  • Tempo di lettura: 2 min

I candidati che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso docenti PNRR3, bandito con D.D.G. n. 2938/2025 (scuola dell’infanzia e primaria) e D.D.G. n. 2939/2025 (scuola secondaria di I e II grado), dovranno sciogliere la riserva entro le ore 23.59 del 2 febbraio 2026.

Lo scioglimento della riserva è un passaggio obbligatorio per la prosecuzione della procedura concorsuale.



Modalità di presentazione dell’istanza


La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del Ministero dell’Istruzione e del Merito.


Scuola dell’infanzia e primaria Percorso:Vai al servizio → Istanze → Presenta una domanda →“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno – D.D.G. n. 2938/2025 – Scioglimento riserva”


Scuola secondaria di I e II grado Percorso:Vai al servizio → Istanze → Presenta una domanda →“Concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno – D.D.G. n. 2939/2025 – Scioglimento riserva”



Termine ultimo per il conseguimento del titolo


Il titolo di abilitazione o di specializzazione deve essere conseguito entro il 31 gennaio 2026, come indicato dalla nota ministeriale.



Titoli validi per la scuola secondaria


L’istanza di scioglimento della riserva può essere presentata dai candidati della scuola secondaria ammessi con riserva in quanto, al momento della domanda, non ancora in possesso dei seguenti titoli.


Titoli di abilitazione

  • Percorso universitario e accademico di formazione iniziale da 60 CFU (a.a. 2023/24 o 2024/25), ai sensi dell’art. 2-bis del D.lgs. 59/2017

  • Percorso universitario e accademico da 30 CFU/CFA (a.a. 2023/24 o 2024/25) ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4, del D.lgs. 59/2017, per candidati già in possesso di altra abilitazione o specializzazione sul sostegno

  • Percorso universitario e accademico da 30 CFU/CFA (a.a. 2023/24 o 2024/25) ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis, del D.lgs. 59/2017, per candidati con almeno tre anni di servizio


Titoli di specializzazione

  • Percorsi di specializzazione di cui al D.L. 71/2024, art. 6 ( percorsi INDIRE sostegno per triennalisti)

  • Percorsi di specializzazione di cui al D.L. 71/2024, art. 7 ( percorsi INDIRE sostegno rivolti a docenti con titoli esteri in attesa di riconoscimento o in contenzioso)

  • Percorsi di specializzazione ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, art. 13, ovvero del D.M. 92/2019 (TFA sostegno)


Titoli validi per infanzia e primaria

Per i candidati del concorso per la scuola dell’infanzia e primaria, l’istanza può essere presentata da coloro che risultano ammessi con riserva perché, alla data di presentazione della domanda, erano iscritti a uno dei seguenti percorsi di specializzazione:

  • Percorsi di cui al D.L. 71/2024, art. 6

  • Percorsi di cui al D.L. 71/2024, art. 7

  • Percorsi di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249, art. 13, ovvero al D.M. 92/2019



Conseguenze in caso di inadempienza

  • Il mancato conseguimento del titolo entro il 31 gennaio 2026 comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale;

  • Il mancato scioglimento della riserva entro il 2 febbraio 2026, anche in presenza del titolo conseguito nei termini, comporta parimenti l’esclusione dalla procedura.

 
 
 

Commenti


bottom of page