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Cancellazione dalle graduatorie per i docenti di ruolo: le GM dei concorsi successivi restano valide?

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 20 ago
  • Tempo di lettura: 2 min

di De Patto Debora

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Una volta superato l’anno di prova, i docenti immessi in ruolo vengono cancellati da tutte le graduatorie in cui risultano inseriti – Graduatorie di merito (GM), Graduatorie ad esaurimento (GaE) e Graduatorie di istituto (GI). La cancellazione non riguarda le GPS, che,  ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21, restano accessibili per i docenti di ruolo, i quali possono accettare supplenze per altro grado/tipologia di posto/classe di concorso rispetto a quelli di titolarità.


Il dubbio riguarda però le GM derivanti da concorsi successivi: anche queste sono soggette a cancellazione?



La normativa di riferimento


L’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e l’art. 13/5 del D.lgs. 59/17 stabiliscono che, in caso di valutazione finale positiva e conferma in ruolo, il docente venga depennato “da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto”. La disposizione sembra riguardare solo la situazione esistente al momento della conferma in ruolo, e non eventuali inserimenti in GM successive.

Lo stesso orientamento emerge dalla nota ministeriale n. 11984 del 16 gennaio 2025, che disciplina le cancellazioni per l’avvio dell’a.s. 2025/26: vi si fa riferimento ai docenti già confermati in ruolo, senza menzionare eventuali concorsi futuri. Di conseguenza, un docente che superi un concorso bandito dopo l’assunzione e la conferma in ruolo dovrebbe poter restare in graduatoria, in attesa di nomina.


La locuzione “dall’anno scolastico 2024/2025” utilizzata nella nota ministeriale lascia intendere una validità anche negli anni successivi, ma le stesse istruzioni fissano un termine preciso (14 marzo 2025) per le cancellazioni, rafforzando l’idea che il depennamento sia circoscritto al momento della conferma e non retroattivo su GM future.



In attesa di un chiarimento ufficiale del Ministero


L’interpretazione più coerente è che la cancellazione riguardi solo le graduatorie in cui il docente è già inserito al momento della conferma in ruolo, senza estendersi a quelle derivanti da concorsi banditi e conclusi successivamente, ma serve un chiarimento ministeriale.


 
 
 

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