Caduta in bagno a scuola, il Ministero condannato a risarcire un alunno: 11 mila euro per carenza di vigilanza
- Debora De Patto
- 5 gen
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La scuola è tenuta a garantire la sicurezza degli studenti anche quando questi si allontanano dall’aula per recarsi ai servizi igienici. Lo ha ribadito il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 3518/2025, depositata il 28 dicembre, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un bambino di nove anni rimasto ferito dopo una caduta in bagno durante l’orario scolastico.
I fatti risalgono al 31 ottobre 2019. L’alunno, che frequentava la quarta classe di una scuola primaria della provincia di Taranto, era uscito dall’aula per andare in bagno nel corso di una lezione. Proprio nei servizi igienici il bambino è scivolato, riportando un trauma al volto con una ferita al labbro e la parziale perdita degli incisivi superiori.
Il giudice ha inquadrato la vicenda nell’ambito della responsabilità contrattuale della scuola, richiamando l’articolo 1218 del Codice civile. Secondo la Corte di Cassazione, l’iscrizione dell’alunno determina un vero e proprio rapporto giuridico che obbliga l’istituto a vigilare sull’incolumità dello studente per tutta la durata delle attività scolastiche, senza esclusioni legate ai luoghi dell’edificio.
Secondo la Cassazione
“il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l’orario scolastico ma anche che è stato causato dall’omissione di controllo o dalla colpa dell’insegnante”.
Dalle testimonianze raccolte in giudizio è emerso un quadro di gravi lacune organizzative.
Il bambino si era recato da solo in bagno, senza essere accompagnato, mentre l’insegnante di italiano era in classe e l’insegnante di sostegno che seguiva il bambino ha dichiarato di essere rimasta con un altro alunno. Inoltre, all’interno della scuola, composta da nove sezioni con circa venti alunni ciascuna, era presente un solo collaboratore scolastico incaricato della sorveglianza di tutti gli alunni.
Il Tribunale ha ritenuto che il Ministero non fosse riuscito a fornire la cosiddetta “prova liberatoria”, ossia la dimostrazione di aver predisposto un sistema di vigilanza adeguato e proporzionato al numero degli alunni. Di conseguenza, è stata accertata l’omissione di controllo.
La consulenza tecnica ha quantificato un danno biologico permanente del 2%, oltre a diversi giorni di invalidità temporanea e a spese mediche già sostenute e future. Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, il giudice ha liquidato un risarcimento complessivo di 11.450,75 euro, comprensivo di danno non patrimoniale, invalidità temporanea e costi sanitari. La compagnia assicurativa è stata infine condannata a manlevare il Ministero, coprendo anche le spese di giudizio.
Una decisione che rafforza il principio dell’obbligo di vigilanza scolastica e chiarisce come la tutela degli studenti debba estendersi a ogni momento della vita scolastica, compresi gli spostamenti interni e l’accesso ai servizi igienici.




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