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Assenze per malattia docenti e ATA: cosa prevede il “Decreto Brunetta”

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 29 dic 2025
  • Tempo di lettura: 5 min

Entrato in vigore il 25 giugno 2008, il cosiddetto decreto Brunetta ha reso più stringenti le regole sulle assenze per malattia nel pubblico impiego.


La norma prevede che, per i primi dieci giorni di assenza, venga applicata una riduzione della retribuzione, a prescindere dalla durata complessiva dell’evento morboso.



Come funziona


Secondo l’art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modifiche nella Legge n. 133/2008: 

“nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.”

In pratica, per assenze fino a dieci giorni, il dipendente percepisce solo lo stipendio base, senza indennità o emolumenti fissi e continuativi, né altri compensi accessori.

In caso di malattia, dunque, il dipendente pubblico subisce una riduzione dello stipendio, che varia in base ai giorni di assenza. La trattenuta è proporzionale al periodo di mancato servizio: all’aumentare dei giorni di malattia, cresce l’impatto sulla retribuzione mensile.



Decurtazione confermata dalla Corte Costituzionale


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2012, ha ritenuto conforme alla Costituzione la riduzione della retribuzione prevista in caso di assenze per malattia.

Di conseguenza, nei primi dieci giorni di assenza, anche se l’evento dura un solo giorno, al dipendente pubblico spetta esclusivamente il trattamento economico fondamentale, con esclusione delle voci accessorie.



Chi è interessato dalla decurtazione


La riduzione dello stipendio per malattia riguarda tutto il personale pubblico.


Nel caso del personale docente della scuola, lRetribuzione Professionale Docenti (RPD) spetta:

  • ai docenti di ruolo;

  • ai docenti di religione cattolica con progressione di carriera;

  • ai docenti a tempo determinato con incarico su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto;

  • ai docenti con contratto fino al 30 giugno e agli insegnanti di religione con incarico annuale.



Modalità di applicazione della decurtazione


Per il personale della scuola si riducono le seguenti tre componenti:

  • La retribuzione professionale docenti (RPD);

  • Il compenso individuale accessorio;

  • L’indennità di direzione del Dsga. 


La decurtazione retributiva è calcolata in trentesimi: ogni giorno di assenza per malattia comporta una riduzione pari a 1/30 delle voci stipendiali interessate.

L’entità della trattenuta varia in funzione della fascia retributiva di appartenenza, come previsto dai CCNL.

Per quanto riguarda la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) del personale ATA, gli importi di riferimento sono quelli mensili stabiliti dalle tabelle del CCNL, applicati in misura proporzionale ai giorni di assenza.


La trattenuta sullo stipendio vale solo per i primi 10 giorni di ogni malattia, anche se si tratta di un solo giorno di assenza.


Assenze per malattia superiori a 10 giorni

Per le assenze che superano i 10 giorni consecutivi, la normativa prevede un diverso trattamento economico a partire dall’undicesimo giorno.

In base ai chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 109/2008:

  • dall’11° giorno di assenza vengono nuovamente corrisposti tutti gli emolumenti e le indennità a carattere fisso e continuativo; resta escluso solo il trattamento accessorio variabile;

  • se l’assenza supera i 15 giorni lavorativi, dall’11° giorno viene ripristinato anche il trattamento accessorio variabile.


In sintesi

  • Assenza fino a 10 giorni: si applica la decurtazione su emolumenti accessori fissi e variabili. Corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.

  • Assenza oltre i 10 giorni: dall’11° giorno decurtato solo il trattamento accessorio variabile.

  • Assenza oltre i 15 giorni: dall’11° giorno spetta la retribuzione piena, quindi anche il trattamento accessorio variabile.

 


Supplenze brevi e temporanee


I docenti con supplenza breve, conferita dal Dirigente scolastico, hanno diritto alla conservazione del posto per un massimo di 30 giorni complessivi nell’anno scolastico. In caso di assenza per malattia, la retribuzione è pari al 50% dello stipendio.

Rientrano nelle supplenze temporanee, di esclusiva competenza del Dirigente scolastico, anche le nomine fino al termine delle lezioni, al pari delle supplenze di durata più breve (settimana, mese, ecc.).

 


Trattenuta retributiva per i DSGA


Per i DSGA, la decurtazione retributiva lorda si calcola sulla quota di indennità di direzione, che varia in base alla durata dell’assenza per malattia:

  • Assenze fino a 15 giorni lavorativiSi applica la decurtazione prevista dall’art. 17, comma 8, del CCNL per ogni giorno di assenza fino al 15° giorno lavorativo.

  • Assenze superiori a 15 giorni lavorativiLa decurtazione opera solo per i primi 10 giorni di malattia. Dall’11° giorno in poi, l’indennità di direzione viene corrisposta per intero.


 

Proroga della malattia con più certificati


Quando un’assenza per malattia viene prolungata senza interruzioni, anche se attestata da più certificati medici, l’evento è considerato unico.

Questo significa che:

  • il secondo (o eventuali successivi) certificati che prorogano la stessa malattia non danno luogo a una nuova assenza;

  • non si riapplica la decurtazione come se fosse un nuovo evento morboso.


L’assenza è quindi unica:

  • sia se coperta da un solo certificato;

  • sia se coperta da più certificati consecutivi che proseguono la prognosi iniziale;

  • anche se i certificati riportano diagnosi diverse, purché non vi sia alcuna interruzione tra un periodo e l’altro.


Conta esclusivamente la continuità dell’assenza, non il numero dei certificati.



Assenze escluse dalla decurtazione dello stipendio

La trattenuta economica non si applica quando l’assenza per malattia è legata a situazioni particolari, tutelate dalla normativa.

In particolare, non è prevista alcuna decurtazione nei seguenti casi:

  • Ricovero ospedaliero, comprensivo di:

    - ricovero;

    - day hospital (anche se la prestazione è inferiore alle 24 ore);

    - day surgery (anche se la prestazione è inferiore alle 24 ore);

    - pre-ospedalizzazione;

    - assistenza domiciliare integrata (ricovero domiciliare sostitutivo di quello ospedaliero).


Non rientra invece l’assenza successiva a un accesso al Pronto Soccorso senza ricovero di almeno 24 ore.

La certificazione deve essere rilasciata da ASL o struttura pubblica/convenzionata autorizzata al ricovero, cioè in grado di garantire assistenza continuativa e specialistica.

Non è valida la certificazione per prestazioni ambulatoriali, anche se effettuate in ospedale: in quel caso la trattenuta sullo stipendio resta.


  • Successiva convalescenza post ricovero, inclusa quella domiciliare.La certificazione può essere rilasciata dall’ospedale che ha effettuato il ricovero, oppure dal medico di base o ASL, purché sia chiaramente collegata all’intervento o al ricovero effettuato.

  • ricovero domiciliare, certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché “sostitutivo del ricovero ospedaliero”.

  • Infortunio sul lavoro (art. 20, comma 1, cit. CCNL).

  • Infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio (art. 20, comma 2, cit. CCNL)

  • Gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL):

    - macro-attività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata;

    - day hospital e day surgery;

    - giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie.


In tutte queste situazioni, la retribuzione non subisce riduzioni.


❗ La decurtazione si applica invece quando l’assenza è dovuta a una malattia collegata a una condizione di invalidità riconosciuta, ma non rientrante nei casi sopra elencati.

 
 
 

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