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150 PREFERENZE GPS: LE SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 22 lug
  • Tempo di lettura: 1 min

di De Patto Debora

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La compilazione della domanda per le supplenze da GPS non è solo un atto formale, ma un passaggio delicato che richiede consapevolezza e attenzione, poiché alcune scelte possono comportare conseguenze sanzionatorie.


In particolare, il rifiuto o la mancata presa di servizio su un incarico assegnato tramite GPS comporta l’esclusione da tutte le successive convocazioni da GPS e da graduatorie d’istituto per supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, per l’intero anno scolastico di riferimento. In tali casi, l’unica possibilità che rimane è essere convocati per supplenze brevi e saltuarie, come quelle per maternità, malattia o altri casi temporanei.


La sanzione si applica anche in caso di rifiuto del completamento orario, qualora il docente abbia indicato esplicitamente nella domanda la disponibilità a tale opzione. Ad esempio, se si è dichiarata la disponibilità a completare in un altro istituto, in un diverso comune o su una tipologia di posto differente, il rifiuto dell’abbinamento assegnato comporta comunque l’esclusione dalle convocazioni per incarichi annuali.


Alla luce di queste regole, è fondamentale che i docenti inseriscano solo preferenze realmente compatibili con la propria disponibilità, evitando scelte che non si è disposti ad accettare. Una compilazione superficiale o non coerente con le proprie reali possibilità rischia infatti di compromettere l’intera partecipazione alla procedura di assegnazione degli incarichi per l’anno scolastico.

 
 
 

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