top of page

Sostituzione dei docenti assenti: si può spostare il curricolare in compresenza con il sostegno?

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
21 minuti fa
Tempo di lettura: 9 min

La gestione delle assenze del personale docente rappresenta uno degli aspetti organizzativi più complessi per le istituzioni scolastiche. La questione diventa ancora più delicata quando, per garantire la copertura di una classe, si interviene sulle ore in cui sono contemporaneamente presenti il docente curricolare e quello di sostegno.

Una situazione ricorrente è quella in cui il docente curricolare viene prelevato dalla propria classe e inviato a sostituire un collega assente, con la motivazione che nella sua aula rimane comunque il docente di sostegno.

È una modalità legittima? E quali limiti emergono dalla normativa e dalle indicazioni ministeriali?

La questione coinvolge contemporaneamente tre aspetti: il ruolo del docente di sostegno, che resta da solo con l’intero gruppo classe; la posizione del docente curricolare, sottratto a una lezione prevista dal proprio orario; il diritto degli studenti a ricevere il servizio didattico programmato, con particolare attenzione allo studente con disabilità e a quanto stabilito dal PEI.

La compresenza tra curricolare e sostegno non è un’ora libera

Il primo elemento da chiarire riguarda il significato della compresenza.

Quando in una classe frequentata da uno studente con disabilità l’orario prevede contemporaneamente il docente della disciplina e il docente di sostegno, non significa che uno dei due insegnanti sia momentaneamente disponibile per altri incarichi.

Quella contemporaneità risponde a una precisa organizzazione didattica e consente alla classe e allo studente con disabilità di beneficiare dell’intervento congiunto delle due professionalità.

Occorre quindi distinguere questa situazione dalle ore di contemporaneità non programmata o da altre risorse effettivamente disponibili nell’organizzazione scolastica.

La nota ministeriale n. 9839 dell’8 novembre 2010, relativa alle supplenze temporanee, ha richiamato le scuole sull’opportunità di non utilizzare per la sostituzione dei colleghi assenti il personale in servizio su posti di sostegno, fatta eccezione per situazioni eccezionali che non possano essere risolte diversamente.

Se, anziché spostare direttamente il docente di sostegno, viene allontanato il docente curricolare che in quell’ora lavora insieme a lui, il problema si presenta sotto un’altra forma: il docente di sostegno rimane responsabile dell’intero gruppo classe e, contemporaneamente, gli studenti perdono la lezione curricolare prevista dall’orario.

Il docente di sostegno è contitolare della classe

Un altro punto fondamentale riguarda il ruolo dell’insegnante di sostegno.

L’articolo 13, comma 6, della legge n. 104/1992 stabilisce che i docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi nelle quali operano e partecipano alla programmazione educativa e didattica, nonché all’elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Il docente di sostegno, pertanto, non è assegnato esclusivamente allo studente con disabilità, ma è docente dell’intera classe.

La contitolarità, tuttavia, non significa che le funzioni del docente di sostegno e quelle del curricolare siano automaticamente intercambiabili. Essere contitolare della classe significa partecipare pienamente alla progettazione, alla programmazione e alla valutazione, ma non trasforma il sostegno nel sostituto ordinario del docente della disciplina.

A ciò si aggiunge il principio dell’aggiuntività. L’articolo 13 della legge 104/1992 prevede infatti l’assegnazione di docenti specializzati in aggiunta ai docenti curricolari.

Il sostegno, quindi, affianca il curricolare e non nasce per sostituirlo.

Quando il docente curricolare viene spostato in un’altra classe e il sostegno rimane da solo, quest’ultimo assume per quell’ora la piena responsabilità del gruppo classe. Il rischio è quindi quello di ottenere indirettamente lo stesso risultato che si avrebbe utilizzando direttamente il docente di sostegno per una supplenza, con possibili conseguenze anche sul progetto di inclusione.

Cosa prevedono le Linee guida ministeriali

Indicazioni importanti arrivano dalle Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, diffuse con la nota ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009.

Il documento chiarisce che l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per funzioni diverse da quelle strettamente connesse al progetto di integrazione quando tale diverso impiego ne riduca, anche in minima parte, l’efficacia.

Lo stesso orientamento emerge dalla nota ministeriale n. 9839 dell’8 novembre 2010: per la sostituzione dei docenti assenti è opportuno non ricorrere al personale in servizio su posti di sostegno, salvo situazioni eccezionali non altrimenti risolvibili.

Il quadro è stato successivamente confermato dalle Linee guida allegate al D.I. 182/2020, come modificate dal D.I. 153/2023 in materia di PEI e assegnazione delle misure di sostegno.

Anche in questo caso vengono esclusi utilizzi impropri della risorsa sostegno: sia attività genericamente rivolte all’intera classe senza collegamento con gli obiettivi del PEI, sia impieghi determinati da esigenze organizzative della scuola non immediatamente riferibili allo studente titolare del PEI, tra cui la sostituzione dei docenti assenti.

Il principio che emerge dalle diverse disposizioni è quindi coerente: la risorsa del sostegno è collegata al processo di inclusione e non può diventare uno strumento ordinario per affrontare le carenze organizzative dell’istituto.

Quali risorse utilizzare per sostituire i docenti assenti

La nota n. 9839/2010 assume particolare importanza perché indica anche le risorse alle quali le scuole possono ricorrere per gestire le assenze.

La sequenza richiamata comprende:

  • personale in soprannumero;

  • personale con ore a disposizione;

  • personale con ore di contemporaneità non programmata, secondo quanto previsto dall’articolo 28, commi 5 e 6, del CCNL 2007, oggi confluito nell’articolo 43 del CCNL 2019-2021;

  • in subordine, attribuzione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile, fino a un massimo di sei ore settimanali oltre l’orario obbligatorio.

Un dettaglio è particolarmente rilevante: il riferimento riguarda la contemporaneità non programmata, non la compresenza prevista tra docente curricolare e docente di sostegno in presenza dello studente con disabilità.

Le due situazioni non possono essere sovrapposte. Nel primo caso ci si trova davanti a una risorsa utilizzabile nell’organizzazione scolastica; nel secondo, invece, l’ora è già destinata allo svolgimento di una specifica attività didattica e inclusiva.

Per questo motivo, l’utilizzo ordinario del docente curricolare in compresenza con il sostegno per coprire un’assenza in un’altra classe non rientra tra le modalità indicate dalla nota ministeriale.

Quando possono entrare in gioco situazioni eccezionali

Il quadro appena descritto non significa che qualsiasi diversa utilizzazione sia sempre e comunque esclusa. Le indicazioni ministeriali contemplano infatti situazioni eccezionali non altrimenti risolvibili.

Una prima circostanza riguarda l’assenza dello studente con disabilità. Se l’alunno non è presente, l’eventuale utilizzo del docente di sostegno per una sostituzione non determina, in quella specifica giornata, una sottrazione diretta del supporto allo studente.

Ciò non significa, però, che l’assenza dell’alunno autorizzi automaticamente l’impiego del sostegno per le supplenze. Occorre comunque verificare preventivamente la disponibilità delle altre risorse previste. In una situazione simile, tra lo spostamento del curricolare e quello del sostegno, potrebbe risultare maggiormente giustificabile il secondo, sempre limitatamente alla necessità contingente.

Un’altra eventualità è rappresentata dall’assenza di personale in soprannumero o con ore a disposizione. Solo quando le altre possibilità risultano concretamente impraticabili può porsi il problema di utilizzare la compresenza, e comunque in termini eccezionali e documentati.

Analogo discorso riguarda l’impossibilità di ricorrere alle ore eccedenti, per esaurimento delle risorse disponibili o per mancata disponibilità dei docenti, considerando che la loro accettazione avviene su base volontaria.

Infine, possono verificarsi emergenze improvvise e imprevedibili, ad esempio in presenza di più assenze contemporanee.

Anche in questo caso, tuttavia, l’eccezione non può trasformarsi in una modalità ordinaria di organizzazione. Se la stessa situazione si presenta sistematicamente, non può più essere considerata un’emergenza: diventa un problema organizzativo che non dovrebbe essere risolto ricorrendo abitualmente alle ore di sostegno o alla compresenza.

Occorre considerare anche le esigenze dello studente con disabilità

Non tutte le situazioni degli studenti sono uguali e anche questo elemento deve essere considerato.

Quando uno studente necessita di un supporto costante e continuativo, sottrarre la risorsa prevista dal suo percorso può incidere direttamente sul diritto all’istruzione, all’inclusione e, in determinate circostanze, sulla stessa gestione in sicurezza della permanenza a scuola.

Differente può essere la situazione di uno studente con un elevato livello di autonomia. Neppure in questo caso, tuttavia, può essere stabilita un’automatica disponibilità del docente.

Il riferimento rimane il PEI, che definisce obiettivi, modalità dell’intervento e misure di sostegno. Un’ora di compresenza inserita nell’organizzazione scolastica deve quindi essere valutata anche in relazione a quanto previsto dal percorso individualizzato dello studente.

Il problema riguarda anche la classe privata del docente curricolare

La questione non riguarda soltanto il sostegno.

Se il docente curricolare viene inviato in un’altra aula per sostituire un collega, la classe alla quale era originariamente assegnato perde la lezione prevista.

Di fatto, per risolvere l’assenza di un docente in una classe se ne determina un’altra in una classe diversa.

Gli studenti rimasti con il solo insegnante di sostegno non possono infatti usufruire della lezione disciplinare prevista. Il docente di sostegno è certamente contitolare della classe e possiede una specifica professionalità, ma non diventa per questo il docente titolare di quella disciplina, del relativo programma, delle verifiche e della programmazione.

Il rischio è che l’ora venga trasformata in un’attività generica o prevalentemente di vigilanza, con una perdita didattica per tutti gli studenti e con il venir meno del lavoro congiunto previsto anche nell’ottica dell’inclusione.

Esiste inoltre un profilo strettamente professionale: il docente curricolare ha un proprio orario e una programmazione da svolgere. Se viene frequentemente sottratto alle lezioni per effettuare sostituzioni, ne risentono la continuità didattica e l’organizzazione del lavoro nella classe di titolarità.

Cosa prevede il quadro contrattuale

Non esiste un divieto assoluto di impiegare personale interno per effettuare le sostituzioni. Il punto è stabilire quali risorse possano essere utilizzate e a quali condizioni.

L’articolo 43 del CCNL 2019-2021 disciplina gli obblighi di lavoro del personale docente. Gli obblighi di insegnamento vengono definiti nell’ambito di un orario preciso: 18 ore settimanali nella scuola secondaria e 22 ore, oltre alle 2 ore di programmazione, nella scuola primaria.

Quando un insegnante si trova nella propria classe durante un’ora prevista dall’orario, sta quindi svolgendo la prestazione didattica alla quale è stato assegnato. Quell’ora non equivale a un’ora a disposizione solo perché contemporaneamente è presente il docente di sostegno.

Una diversa utilizzazione dovrebbe pertanto risultare da un atto formale e motivato e non trasformarsi in una prassi automatica.

È ancora una volta significativa la sequenza indicata dalla nota ministeriale n. 9839/2010: si parte dalle risorse effettivamente disponibili e solo successivamente si arriva all’attribuzione delle ore eccedenti. Prelevare direttamente un docente impegnato in un’ora di lezione programmata significa intervenire su una risorsa che, in quel momento, non è libera.

L’obiettivo deve essere garantire la didattica, non spostare il problema

La finalità delle sostituzioni è assicurare la vigilanza e la continuità del servizio scolastico.

Spostare un docente da una classe all’altra rischia invece di trasferire semplicemente il problema: una classe ottiene la copertura, mentre un’altra perde la propria lezione.

Se questa modalità diventa sistematica, la gestione dell’assenza finisce quindi per determinare proprio quella sospensione della normale attività didattica che l’organizzazione delle sostituzioni dovrebbe evitare.

Non si tratta soltanto di stabilire quale docente possa essere utilizzato, ma di costruire un sistema che non faccia ricadere le carenze di personale sugli studenti di un’altra classe.

Il ruolo della contrattazione d’istituto

Un ulteriore elemento da verificare è rappresentato dai criteri definiti a livello di istituto.

Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le scuole possono stabilire modalità e criteri per la sostituzione dei docenti assenti e, in alcuni istituti, tra le soluzioni adottate può comparire anche il ricorso alle ore di compresenza.

La contrattazione d’istituto, tuttavia, non può superare principi e disposizioni di rango superiore. In particolare, non può comprimere il diritto all’istruzione e all’inclusione dello studente con disabilità né ignorare le indicazioni che regolano l’impiego della risorsa sostegno.

Un criterio che consentisse in maniera generalizzata di prelevare il docente curricolare durante la compresenza con il sostegno, lasciando quest’ultimo solo con la classe mentre è presente lo studente con disabilità, dovrebbe pertanto essere valutato alla luce di questi limiti e risulterebbe difficilmente sostenibile.

Per comprendere la legittimità della singola situazione è quindi importante verificare anche il contratto integrativo d’istituto e i criteri concretamente adottati dalla scuola.

Cosa può fare il docente che riceve l’ordine di sostituzione?

Quando viene impartito un ordine di servizio di questo tipo, è opportuno evitare iniziative individuali o rifiuti immediati. Un ordine di servizio, finché non viene contestato attraverso gli strumenti appropriati, deve essere gestito con particolare cautela, anche per evitare possibili conseguenze disciplinari.

Il docente può invece:

  • chiedere chiarimenti per iscritto al dirigente scolastico, domandando le motivazioni dell’ordine di servizio, i riferimenti normativi e i criteri utilizzati per individuare il personale da destinare alla sostituzione;

  • verificare il contratto integrativo d’istituto, per accertare quali criteri siano stati stabiliti e se siano stati effettivamente rispettati;

  • documentare gli episodi, annotando date, classi, orari, presenza dello studente con disabilità e ordini ricevuti, così da verificare se ci si trovi davanti a una circostanza realmente eccezionale oppure a una prassi ripetuta;

  • rivolgersi alla RSU e alle organizzazioni sindacali, soprattutto quando la modalità viene utilizzata sistematicamente, per chiedere un confronto con la dirigenza.

In conclusione

In condizioni ordinarie, non risulta conforme alle indicazioni ministeriali utilizzare il docente curricolare impegnato in compresenza con il sostegno per sostituire un collega assente in un’altra classe, lasciando il docente di sostegno da solo con il gruppo classe.

La compresenza non rappresenta automaticamente una disponibilità da utilizzare per le supplenze. È un tempo didattico programmato e, quando è collegato alla presenza dello studente con disabilità, assume una particolare rilevanza rispetto alla realizzazione del percorso inclusivo.

Le indicazioni ministeriali individuano altre risorse alle quali ricorrere prioritariamente e ammettono il coinvolgimento della risorsa sostegno soltanto nell’ambito di circostanze eccezionali e non altrimenti risolvibili.

Rimane inoltre un secondo problema: sottrarre il docente curricolare alla propria classe significa garantire la copertura di un gruppo di studenti privandone un altro della lezione prevista. Si rischia così di creare una disparità tra classi e di trasferire altrove il disagio determinato dall’assenza.

La gestione delle sostituzioni dovrebbe invece perseguire un obiettivo preciso: garantire il servizio senza compromettere né il percorso di inclusione dello studente con disabilità né il diritto degli altri alunni a beneficiare dell’attività didattica programmata.

 
 
 

Commenti


Non perdere nessuna scadenza

Ricevi aggiornamenti, scadenze importanti e news su scuola, GPS e concorsi"

bottom of page