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Part-time scuola 2026/27: domanda entro il 15 marzo per docenti e ATA di ruolo.

  • Immagine del redattore: Debora De Patto
    Debora De Patto
  • 2 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Il personale scolastico di ruolo che intende passare al lavoro a tempo parziale per l’anno scolastico 2026/2027 deve presentare domanda entro il 15 marzo. Al momento il Ministero non ha pubblicato nuove indicazioni, quindi resta valida la scadenza tradizionale fissata dalla normativa vigente.



Chi può presentare domanda


Possono richiedere il part-time, se assunti a tempo indeterminato:

  • docenti di ogni ordine e grado, compresi i neoimmessi in ruolo;

  • personale delle istituzioni educative, conservatori e accademie;

  • personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado, esclusi i DSGA.


Per la disciplina completa è necessario fare riferimento agli articoli 7, 8 e 9 dell’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997, che regolano modalità e limiti del lavoro a tempo parziale nel comparto scuola.



Alcune regole specifiche per i docenti


L’applicazione del part-time deve rispettare alcune condizioni organizzative.


Scuola dell’infanzia e primaria

Nelle classi in cui l’insegnamento deve essere svolto da un unico docente non è possibile utilizzare personale in part-time.

Nella scuola primaria il docente part-time deve comunque partecipare alla programmazione didattica collegiale e deve essere garantita l’unitarietà dell’intervento educativo.

Per la scuola dell’infanzia, il part-time è possibile solo se non compromette la continuità della figura di riferimento per la sezione. Nelle sezioni con orario giornaliero tra otto e dieci ore può essere previsto il part-time per una sola delle due insegnanti assegnate.


Scuola secondaria

Per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, il part-time deve essere compatibile con la suddivisione dell’orario delle discipline previste dalla classe di concorso.

Nella secondaria di secondo grado deve inoltre essere garantita l’unicità del docente nella classe per uno o più insegnamenti previsti nella cattedra.


Docenti di sostegno

I docenti di sostegno con contratto part-time non possono essere assegnati a posti che richiedano un intervento su singoli alunni superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio.



Chi non deve presentare domanda entro il 15 marzo


  • il personale che andrà in pensione dal 1° settembre 2026;

  • neoassunti a tempo indeterminato nel 2026/27, che potranno fare richiesta al momento della presa di servizio;

  • i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (ad esempio da GPS sostegno o da concorsi PNRR senza abilitazione), che potranno presentare la domanda al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato.



Regole per il personale educativo


Per il personale educativo il part-time deve essere organizzato su almeno tre giorni di lavoro settimanali. Quando è previsto anche il servizio di assistenza notturna ai convittori, l’orario può essere articolato su almeno due giorni settimanali.



Regole per il personale ATA


Per il personale ATA il part-time è normalmente organizzato:

  • con riduzione dell’orario su tutti i giorni lavorativi, oppure

  • con tre giorni di lavoro settimanali da sei ore continuative, anche pomeridiane.


In casi particolari e per motivi documentati, l’orario può essere organizzato anche su specifici periodi dell’anno, purché sia rispettata la media settimanale prevista dal contratto part-time.



Come presentare la domanda


La richiesta deve essere presentata entro il 15 marzo.

La domanda va inoltrata:

  1. al Dirigente scolastico della scuola di servizio;

  2. che la trasmetterà all’Ambito Territoriale competente.

Fa fede la data di protocollazione della scuola.



Quando la richiesta può essere accolta


La trasformazione del contratto a part-time può essere concessa solo se non viene superato il limite massimo del 25% della dotazione organica a tempo pieno della relativa classe di concorso o profilo professionale.



Quando la domanda può essere respinta


La richiesta può essere negata:

  • se la quota del 25% è già stata raggiunta;

  • se il part-time compromette il funzionamento dell’amministrazione. In questo caso il rifiuto deve essere motivato formalmente.



Durata del part-time


Il contratto di part-time ha decorrenza dal 1° settembre e ha una durata minima di due anni scolastici. Al termine dei due anni, non è necessario richiedere alcuna proroga se si decide di continuare con un contratto di lavoro part-time, a meno che il contratto non preveda una scadenza specifica. Invece, il ritorno al tempo pieno deve essere richiesto esplicitamente.

Se il personale in part-time da almeno due anni dovesse voler tornare al tempo pieno a partire dal 1° settembre, ne deve presentare domanda entro il 15 marzo. Se la richiesta non viene fatta, il rapporto di lavoro part-time si considera automaticamente confermato.



Tipologie di part-time


Le principali modalità sono:

  • part-time orizzontale, con riduzione dell’orario giornaliero distribuito su tutti i giorni della settimana;

  • part-time verticale, con attività lavorativa concentrata in almeno tre giorni settimanali.


La modalità scelta deve essere indicata nel contratto stipulato con il Dirigente scolastico.



Chi stabilisce l’orario settimanale


La distribuzione dell’orario del docente in part-time viene stabilita dal dirigente scolastico, in base alle prerogative previste dall’articolo 25 del decreto legislativo 165/2001.

 
 
 

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