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Supplenze docenti: si può lavorare contemporaneamente nella scuola statale e nella paritaria? Ecco quando è possibile

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
22 lug
Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 23 lug

Supplenze docenti: si può lavorare contemporaneamente nella scuola statale e nella paritaria? Ecco quando è possibile

Molti docenti che ottengono una supplenza nella scuola statale si chiedono se possano continuare a svolgere attività anche presso una scuola paritaria. La risposta non è uguale per tutti i casi: tutto dipende dall’orario dell’incarico conferito nella scuola statale e dal rispetto delle regole previste dalla normativa sulle incompatibilità.


Supplenza a tempo pieno: non è possibile mantenere il contratto nella paritaria

Quando il docente accetta una supplenza a orario completo nella scuola statale, non può mantenere contemporaneamente un ulteriore rapporto di lavoro come docente presso una scuola paritaria.

L’incarico full time, infatti, richiede lo svolgimento esclusivo delle prestazioni previste dal contratto della scuola statale e risulta incompatibile con un secondo contratto di insegnamento presso un istituto paritario.

Chi accetta una cattedra completa dovrà quindi scegliere tra i due rapporti di lavoro.


Con il part-time o lo spezzone il cumulo è possibile

La situazione cambia quando la supplenza nella scuola statale è a tempo parziale oppure consiste in uno spezzone orario.

In questo caso la normativa consente il cumulo con un’altra attività lavorativa, compreso un incarico presso una scuola paritaria, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge: è necessario anche che non vi siano situazioni di incompatibilità e che gli orari dei due rapporti di lavoro siano pienamente conciliabili.


Cosa prevede l’Ordinanza Ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026

L’O.M. n. 26 del 16 febbraio 2026 disciplina espressamente il completamento dell’orario di servizio, prevedendo che:


  • il completamento può essere effettuato anche tra scuole statali e scuole non statali, con la ripartizione dei relativi oneri tra le istituzioni interessate;

  • l’orario complessivo non può superare quello obbligatorio previsto per il personale docente di ruolo, pari a 18 ore nella scuola secondaria, 22 ore nella primaria e 25 ore nell’infanzia;

  • il completamento può essere realizzato esclusivamente nell’ambito della stessa provincia;

  • può avvenire anche mediante il frazionamento delle disponibilità orarie, purché sia salvaguardata l’unicità dell’insegnamento nella classe o dell’attività di sostegno e sia verificata la compatibilità degli orari di servizio.


Quest’ultimo aspetto comporta una valutazione organizzativa da parte dei dirigenti scolastici coinvolti, che dovranno verificare la concreta possibilità di conciliare i due incarichi senza compromettere il regolare svolgimento del servizio.


Prima di accettare un doppio incarico è quindi opportuno confrontarsi con le segreterie scolastiche e verificare attentamente le condizioni previste dalla normativa, così da evitare successive contestazioni o l’obbligo di rinunciare a uno dei due rapporti di lavoro.


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