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Insegnamento della Religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria: quando può essere affidato ai docenti di classe

Immagine del redattore: Debora De Patto
Debora De Patto
18 feb
Tempo di lettura: 2 min

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha diffuso una nota di sintesi volta a chiarire il quadro normativo relativo alla possibilità, per i docenti di sezione o di classe, di assumere l’insegnamento della Religione cattolica nell’anno scolastico 2026/27.


Il riferimento legislativo di base

Lo stato giuridico degli insegnanti di Religione cattolica trova il suo fondamento nella Legge 186/2003. L’articolo 1, comma 3, stabilisce che, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, l’insegnamento può essere affidato anche ai docenti di sezione o di classe, a condizione che:

  • siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica competente;

  • dichiarino la propria disponibilità a svolgere tale insegnamento.


Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.P.R. 175/2012, emanato in attuazione dell’Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, che disciplina in modo più puntuale i titoli e le condizioni richieste.


Docenti già affidatari: continuità e limiti

La nota richiama la Nota ministeriale n. 2989 del 6 novembre 2012, che ha chiarito la posizione dei docenti già impegnati nell’insegnamento della Religione cattolica.

In particolare, possono continuare a svolgere l’incarico i docenti di classe o di sezione che abbiano prestato servizio per almeno un anno nel quinquennio 2007-2012.

Diversamente, qualora il servizio risalga a un periodo anteriore, il titolo di qualificazione si considera non più valido. Resta invece efficace, a tempo indeterminato, l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano. Per tornare ad assumere l’insegnamento sarà quindi necessario conseguire un nuovo titolo di qualificazione: un master universitario di secondo livello approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana oppure uno degli altri titoli ecclesiastici previsti dal D.P.R. 175/2012.


Le condizioni per l’affidamento

Il quadro si completa con quanto previsto dal D.P.R. 751/1985, come modificato dal D.P.R. 202/1990. Per l’affidamento dell’insegnamento della Religione cattolica è necessario:

  • possedere la qualificazione professionale richiesta;

  • essere in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano;

  • essere titolari della sezione o della classe in cui si svolge l’insegnamento.


Ne consegue che non è consentito impartire esclusivamente l’insegnamento della Religione cattolica in una classe diversa da quella di titolarità.


Dichiarazione di disponibilità: tempi e decorrenza

Resta fermo quanto precisato dalla C.M. 374/1998: la dichiarazione di disponibilità deve essere presentata entro il termine annualmente fissato per la definizione degli organici. L’efficacia decorre dall’anno scolastico successivo. Entro la stessa scadenza è possibile presentare anche l’eventuale revoca, anch’essa con effetto differito.



 
 
 

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