Conferma su posto sostegno per il 2026/27: è possibile la continuità per supplenze svolte nell’anno scolastico 2024/25, anche se nel 2025/26 ho lavorato in altra scuola?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota ufficiale (prot. 7766 del 26 marzo 2026) che disciplina la conferma dei docenti supplenti su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027. La misura punta a garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, rafforzando la stabilità del rapporto educativo.
La conferma dei contratti a tempo determinato riguarda esclusivamente le supplenze su posto di sostegno fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2027) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2027). Essa interviene dopo il completamento delle operazioni relative al personale di ruolo, comprese utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché dopo le nomine in ruolo o finalizzate al ruolo.
Tra i dubbi più frequenti, quello di una docente che chiede se sia possibile ottenere la conferma per il 2026/27 avendo svolto una supplenza su sostegno nel 2024/25, ma avendo lavorato in un’altra scuola (o su altro posto) nel 2025/26.
Il requisito fondamentale secondo la Nota ministeriale
Nella Nota DGPER prot. 7766 del 26 marzo 2026, al punto A.1 relativo ai prerequisiti per l’attivazione della procedura, si legge:
“Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario.”
La risposta, alla luce della normativa, è negativa.
Esclusi i servizi “non consecutivi”
La nota ministeriale è chiara: il prerequisito essenziale per accedere alla conferma è essere in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 su posto di sostegno, con incarico fino al 31 agosto 2026 oppure fino al 30 giugno 2026, anche su spezzone orario. In altre parole, la continuità può essere riconosciuta solo ai docenti che stanno già svolgendo una supplenza su sostegno nell’anno immediatamente precedente a quello per cui si richiede la conferma.
Una precisazione che chiarisce definitivamente un nodo interpretativo per il personale precario, evitando aspettative non supportate dalla normativa vigente.




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